Imposte locali, fa fede il catasto

Il catasto è probante per accertare il soggetto titolare dell’immobile, obbligato al pagamento dell’imposta municipale. Anche se il catasto è preordinato ai fini fiscali, costituisce una presunzione di fatto l’intestazione di un immobile. Spetta al contribuente contestare e fornire la prova contraria per non essere assoggettato al pagamento del tributo accertato dall’amministrazione comunale. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con l’ordinanza 26376 del 29 settembre 2021.

Per i giudici di piazza Cavour, «l’intestazione catastale di un immobile ad un determinato soggetto, pur se il catasto è preordinato a fini essenzialmente fiscali, fa sorgere comunque una presunzione de facto sulla veridicità di tale risultanza, ponendo, pertanto, a carico del contribuente l’onere (nel caso di specie non assolto) di fornire la prova contraria per l’esenzione dal pagamento dell’imposta». In passato, la Cassazione aveva stabilito che facessero fede solo le risultanze presso la Conservatoria dei registri immobiliari e che il catasto non fosse probante per individuare il soggetto proprietario dell’immobile o titolare di altro diritto reale.

Dunque, è tenuto a pagare l’Imu e le altre imposte locali il soggetto che risulta titolare dell’immobile dai registri catastali. L’iscrizione in catasto, però, rappresenta una mera presunzione, che può essere superata da chi è apparentemente titolare dell’immobile, purché fornisca una prova contraria per ottenere l’esonero dal pagamento dei tributi. Anche la commissione tributaria regionale di Roma, sezione XVI, con la sentenza 7330/2018, ha affermato che nonostante il catasto abbia prettamente finalità fiscali, sia il diritto di proprietà sia gli altri diritti reali possono essere provati «in base alla mera annotazione di dati nei registri catastali, che hanno in concrete circostanze soltanto il valore di semplici indizi». Secondo la commissione regionale, grava sui titolari degli immobili il compito di dimostrare la carenza del possesso di diritto. Qualora ciò avvenga, naturalmente, la reale situazione comprovata dall’interessato prevale sulla presunzione iuris tantum collegata al dato catastale.

L’Imu, così come l’Ici, è dovuta dai contribuenti per anni solari, proporzionalmente alla quota di possesso dell’immobile e in relazione ai mesi dell’anno per i quali il bene è stato posseduto. Se il possesso si è protratto per almeno 15 giorni, il mese deve essere computato per intero. La prova della proprietà o della titolarità dell’immobile non dovrebbe essere data dalle iscrizioni catastali, ma dalle risultanze dei registri immobiliari. In caso di difformità è tenuto al pagamento dell’Imu il soggetto che risulti titolare da questi registri (commissione tributaria regionale di Roma, prima sezione, sentenza 90/2006). Quindi, per l’assoggettamento agli obblighi tributari non è decisiva l’iscrizione catastale. All’iscrizione in catasto non può che essere riconosciuto il valore di mero indizio o semplice presunzione.

Va ricordato che, oltre al proprietario, sono soggetti all’imposta municipale anche l’usufruttuario, il superficiario, l’enfiteuta, il locatario finanziario, i titolari dei diritti di uso e abitazione, nonché il concessionario di aree demaniali. Rientra tra i diritti reali, poi, il diritto di abitazione che spetta al coniuge superstite, in base all’articolo 540 del codice civile. Non è soggetto al prelievo fiscale, invece, il nudo proprietario dell’immobile. Allo stesso modo, non sono obbligati al pagamento dell’imposta il locatario, l’affittuario e il comodatario, in quanto non sono titolari di un diritto reale di godimento sull’immobile, ma lo utilizzano sulla base di uno specifico contratto. L’utilizzo di un immobile o il possesso di fatto non possono essere inquadrati giuridicamente come diritto d’uso, il quale deve essere costituito per contratto, testamento o usucapione.

fonte italiaoggi