Consolidamenti con 110% doc
La fruizione del 110% per un intervento di consolidamento del muro di contenimento dell’immobile e di ricostruzione dello stesso con criteri antisismici, al fine di garantire un adeguato confinamento del terreno di fondazione ed evitarne i cedimenti, stante il fatto che necessita di accertamenti di tipo tecnico, può essere valutata esclusivamente dal professionista incaricato per il rilascio dell’asseverazione degli interventi.
L’Agenzia delle entrate, con un’ulteriore risposta (la numero 706 del 2021), è intervenuta sulla detrazione del 110%, di cui all’articolo 119 del decreto legge numero 34 del 2020, convertito con modifiche dalla legge numero 77 del 2020, con particolare riferimento alla realizzazione in ricostruzione, con criteri antisismici, di un muro di contenimento che circonda una unità immobiliare di natura residenziale indipendente.
Il contribuente ha comunicato di essere proprietario di una casa indipendente sulla quale intende eseguire alcuni interventi di efficientamento energetico e di risanamento sismico, avvalendosi della detrazione maggiorata del 110%, di cui al citato articolo 119 del decreto legge 34 del 2020, evidenziando che il terreno, che forma la base dell’edificio, è contenuto a valle da un muro che ha la funzione sia di contenimento sia di sostegno del medesimo terreno che evidenzia evidenti segni di cedimento con conseguente abbassamento della quota del terreno in sua prossimità.
Pertanto, il contribuente ritiene che il cedimento del muro possa causare il cedimento anche del terreno su cui sorge la fondazione dell’immobile di proprietà, come indicato da talune indagini di natura geologica eseguite, con conseguente aggravio del suo quadro fessurativo, in relazione al fatto che la zona in cui sorge l’immobile è descritta come scoscesa con substrato roccioso a frana appoggio e colte detritica per un determinato spessore.
La conseguenza è che il contribuente è intenzionato a consolidare il detto muro di contenimento, ricostruendolo con criteri antisismici, al fine di garantire un adeguato confinamento del terreno su cui sorge la fondazione dell’edificio per evitarne cedimenti e, quindi, chiede se il detto intervento possa rientrare tra quelli che fruiscono della detrazione del 110%.
L’Agenzia delle entrate richiama, come di consueto tutte le disposizioni vigenti, ricorda che il 110% si rende applicabile sulle spese sostenute a partire dall’1 luglio 2020 e che le disposizioni indicate affiancano quelle da tempo presenti per i bonus ordinari e rimanda anche alle precisazioni fornite, tempo per tempo, con alcuni documenti di prassi (circolare 24/E/2020, circolare 30//E/2020 e risoluzioni 60/E/2020 e 28/E/2021).
Come precisato in una delle citate circolari (24/E/2020), ai sensi dell’articolo 119, il superbonus spetta a fronte del sostenimento delle spese relative a taluni specifici interventi finalizzati alla riqualificazione energetica e alla adozione di misure antisismiche degli edifici (trainanti) nonché ad ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai primi (trainati) anche su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze, sempre che l’intervento riguardi edifici o unità immobiliari esistenti, restando esclusi gli interventi realizzati in fase di nuova costruzione.
Fatta questa ampia premessa, l’agenzia entra nel merito della possibilità di fruire del 110% per la ricostruzione del muro di contenimento con criteri antisismici, eseguito a completamento degli interventi antisismici e di riqualificazione energetica da effettuarsi sull’unità immobiliare e precisa che, per stabilire se il detto intervento può rientrare o meno tra quelli agevolati, gli accertamenti devono essere di natura tecnica e, quindi, che l’istanza esula dalle competenze esercitabili in sede di interpello.
L’Agenzia delle entrate, quindi, precisa che la riconducibilità dell’intervento indicato tra quelli ammessi alla detrazione del 110% potrà essere valutata dal professionista incaricato per asseverare l’efficacia degli interventi ai fini della riduzione del rischio sismico, come previsto dalla lett. b), comma 13 dell’articolo 119 del decreto legge 34/2020, tenendo conto delle disposizioni, di cui al decreto del ministero delle infrastrutture e dei trasporti numero 58 del 2017.
Si ricorda, infatti, che la citata lettera b) del comma 13 dell’articolo 119 dispone che, per gli interventi antisismici, l’efficacia degli stessi, ai fini della riduzione del rischio sismico, deve essere asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza; i detti professionisti incaricati, in aggiunta, devono anche attestare la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
fonte italiaoggi

