DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE LA CIRCOLARE CON TUTTE LE REGOLE PER USUFRUIRE DELL’AGEVOLAZIONE
Il bonus prima casa si rinnova
Nuove indicazioni per l’acquisto di abitazioni da parte dei giovani
Via libera al bonus prima casa giovani under 36 anche per l’acquisto di pertinenze (box, posti auto e cantine), comprese quelle acquisite con atto separato, a patto però che la stipula avvenga entro il termine di validità temporale dell’agevolazione. Esclusi dal bonus invece i preliminari di compravendita, tassati in maniera ordinaria, con possibilità però di chiedere il rimborso delle imposte versate qualora si finalizzi la compravendita agevolata. Valido il bonus anche in caso di acquisto a seguito di provvedimento giudiziale e di co-acquisto, calcolando però la misura dello sconto pro-quota se non tutti gli acquirenti presentano i requisiti necessari per l’incentivo.
Queste le principali indicazioni fornite dell’Agenzia delle entrate nella circolare 12/E pubblicata ieri e relativa al cosiddetto bonus prima casa giovani under 36. Si tratta dell’agevolazione disciplinata all’articolo 64, commi da 6 a 10 del dl 73/2021 (il decreto sostegni bis) che consente ai soggetti con età fino a 35 anni e con Isee fino a 40mila euro, di acquistare la prima casa con l’esenzione dal pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale. Qualora invece l’acquisto sia soggetto ad Iva non vi è l’esenzione ma il riconoscimento di un credito d’imposta pari a quanto corrisposto a titolo di imposta sul valore aggiunto.
Isee ordinario, corrente e con protocollo in atto
Per fruire dell’agevolazione è necessario che la presentazione della Dsu, la dichiarazione alla base dell’Isee che contiene dati anagrafici, patrimoniali e reddituali di un nucleo familiare, avvenga in data anteriore o contestuale all’acquisto dell’immobile. Nella circolare l’agenzia specifica che è opportuno che nell’atto venga indicato il numero di protocollo dell’attestazione Isee in corso di validità o, laddove questa non sia stata ancora rilasciata, il numero di protocollo della Dsu presentata dal contribuente. Per Isee si intende quella ordinaria ma, qualora ricorrano le condizioni di cui articolo 10.5 del d.lgs. n.147/2017 ovvero vi siano state sostanziali variazioni della situazione economica, lavorativa o patrimoniale dei componenti del nucleo familiari, è possibile richiedere l’incentivo presentando un Isee corrente.
I preliminari esclusi a tempo
I preliminari di compravendita restano tassati con la modalità ordinaria per quanto riguarda l’applicazione dell’imposta di registro dovuta per l’atto, gli acconti e la caparra. Qualora si finalizzi però la successiva vendita nel rispetto dei requisiti dettati dalla legge, l’imposta proporzionale corrisposta per acconti e caparra può essere chiesta a rimborso presentando istanza alle Entrate. Non è possibile invece recuperare quanto versato a titolo di imposte (in misura fissa) per la registrazione del preliminare stesso.
L’opzione per prezzo-valore va comunque in atto
Attenzione, in atto va comunque esplicitata da parte dell’acquirente la volontà di optare per l’applicazione della disciplina del prezzo-valore che permette di calcolare la base imponibile per il registro (esentato) partendo dai valori catastali. In caso di insussistenza dei benefici del bonus in commento infatti, qualora in atto non sia indicata tale opzione, l’acquisto sconterebbe l’imposta di registro con base imponibile formata dal valore della compravendita, importo sicuramente più alto rispetto a quello calcolato su base catastale. Tale accortezza riguarda unicamente gli atti soggetti ad imposta di registro e non occorre per quelli soggetti ad Iva.
Scatta la clausola di salvaguardia per le compravendite ante circolare
Per gli atti stipulati con fruizione dell’agevolazione a partire dal 26 maggio 2021 (giorno di entrata in vigore del decreto sostegni bis), in caso di comportamenti difformi rispetto quanto indicato in circolare, l’AdE si riserva di valutare caso per caso.
fonte italiaoggi

