Esenzione Tari se il disservizio è provato
Spetta al contribuente che invochi la riduzione della Tari per il proprio immobile dimostrare che vi siano obiettive condizioni che impediscono l’erogazione del servizio da parte del comune o l’esistenza di perduranti disservizi.
Si tratta della precisazione fornita dalla sentenza n. 1091/09/2021 emessa dalla Ctp di Napoli e depositata lo scorso 2 febbraio.
Oggetto d’impugnativa da parte di un contribuente era un avviso di pagamento notificatogli dal comune di Ercolano per oltre 400 euro di Tari dovuta su un suo immobile. Il ricorrente opponeva l’atto ritenendolo carente degli elementi essenziali utili a evidenziare quali fossero i presupposti giustificativi dell’imposizione ma, più in particolare, riteneva la stessa integralmente illegittima e non dovuta in quanto, invocando le disposizioni di cui agli articoli 59 del dlgs n. 507 del 1993, del dlgs n. 152 del 2006 e della L. n. 147 del 2013, l’Ente comunale avrebbe dovuto autonomamente ridurre il carico tributario e, nel caso di specie, non pretenderlo, a fronte della impossibilità di rendere il servizio di smaltimento rifiuti nell’area in cui era ubicato l’immobile del ricorrente. D’altro canto, invece, il comune costituitosi rappresentava di aver correttamente richiesto il tributo in parola a fronte del fatto che il servizio veniva regolarmente svolto, sostenendo tale assunto con un’apposita relazione del dirigente del settore servizi tecnici dell’ufficio di igiene urbana del comune.
La Ctp napoletana ha dunque ricordato come la Tari abbia quale presupposto impositivo, ai sensi della legge istitutiva n. 147/2013, il possesso e/o la detenzione di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibite e suscettibili di produrre rifiuti urbani, ubicate all’interno del territorio comunale, nel quale il comune ha l’obbligo di istituire e svolgere il servizio di smaltimento dei rifiuti. Pur essendo poi previste delle fattispecie di riduzione del tributo, le stesse debbono riconoscersi solo in comprovati casi di mancato svolgimento del servizio o di gravi violazioni della disciplina dello stesso.
Nel respingere quindi il ricorso, proprio perché non si ricadeva in alcuna comprovata ipotesi tassativa di riduzione, la Commissione ha ricordato come sia onere del contribuente quello di provare il grave e perdurante disservizio nella raccolta e conferimento dei rifiuti che lo ha interessato, prova che mancava del tutto nel caso in esame, in cui vi era persino la relazione del settore servizi tecnici del comune a dimostrare la regolare resa del servizio.
Nicola Fuoco
(…) Tanto premesso, e quanto alle contestazioni che impongono nel merito della sussistenza dei presupposti impositivi, vale preliminarmente osservare che, come relazionato dal dirigente dell’ufficio settore servizi tecnici del comune di Ercolano, il servizio in argomento viene regolarmente svolto dalla ditta all’uopo incaricata su tutto il territorio del comune di Ercolano, inclusa la strada in cui è ubicato il condominio in argomento.
E tale assunto non può qui dirsi adeguatamente contestato dal ricorrente risultando non provata, per l’anno d’imposta qui in rilievo, l’opposta tesi non essendo a tali fini sufficienti casi di eventuali sporadici disservizi, vieppiù se nemmeno riferibili alla specifica zona in cui insiste l’unità immobiliare in questione, di guisa che la rivendicazione dell’esenzione dal tributo o anche la sola riduzione dell’importo liquidato non può trovare qui ingresso. (…)
All’interno della descritta cornice regolatoria sono, poi, previste fattispecie di riduzione e, segnatamente, l’art. 1, comma 656 della L. n. 147 del 2013, secondo cui la Tari è dovuta nella misura massima del 20% della tariffa in caso di mancato svolgimento del servizio o di gravi violazioni della disciplina dello stesso, e il successivo comma 657, che individua nella misura massima del 40% della tariffa quanto dovuto per le superfici ubicate in quelle zone in cui, pur essendo stato istituito il servizio, la raccolta non è effettuata.
Il pagamento della tassa è, dunque, dovuto indipendentemente dal fatto che l’utente utilizzi il servizio, purché ne abbia la possibilità. Infatti, il presupposto del pagamento di una tassa sta nel fatto che il cittadino residente abbia la possibilità, cioè sia posto in condizione di utilizzare il servizio, diversamente viene in considerazione la riduzione in argomento con onere a carico del contribuente di provare il grave e perdurante disservizio nella raccolta e conferimento dei rifiuti che lo ha interessato; prova del tutto carente nel caso in esame perché contrastata dalla già richiamata relazione del settore servizi tecnici del comune di Ercolano (cfr. Cassazione civile, sez. VI, 18/05/2020, n. 9107).
Orbene, il ricorrente non ha compiutamente dimostrato, alla stregua della disciplina di settore, di ricadere in una delle tassative ipotesi di riduzione previste e di aver presentato specifica domanda. (…)
P.Q.M.
Respinge il ricorso. Compensa le spese.
fonte italiaoggi

