Conflitto d’interesse non sempre invalidante

Con la sentenza 1005/2021, pubblicata il 6 ottobre 2021, la Corte di appello di Genova si è pronunciata sulla questione, abbastanza frequente, relativa alla validità o meno delle delibere condominiali approvate con la partecipazione alle assemblee di condòmini in conflitto di interesse, nel caso in cui la loro presenza non abbia inciso sul raggiungimento della maggioranza necessaria prescritta dalla legge.

A dare origine alla lite una condomina che chiedeva che il Tribunale dichiarasse la nullità o l’annullabilità di una delibera, deducendone l’illegittimità in quanto alla votazione avevano partecipato anche i proprietari dell’appartamentoche aveva usufruito maggiormente dei lavori deliberati (ricostruzione del tetto condominiale), esprimendo un voto favorevole che non poteva essere conteggiato ai fini del raggiungimento del quorum necessario per l’approvazione, essendo evidente il conflitto di interesse degli stessi con quello degli altri condòmini.

Le lamentele della condomina venivano rigettate dal Tribunale e dalla Corte d’appello di Genova, che ha aderito all’orientamento giurisprudenziale secondo il quale, «la partecipazione ad un’assemblea di un soggetto estraneo oppure privo di legittimazione non si riflette sulla validità della costituzione dell’assemblea e delle decisioni raggiunte qualora risulti che quella partecipazione non abbia concretamente influito sulla maggioranza richiesta e sul quorum prescritto né sullo svolgimento della discussione e sull’esito della votazione».

Infatti, hanno evidenziato, la validità della delibera, in questi casi, può essere conservata eliminando dal computo delle maggioranze i voti non validi, secondo il procedimento della «prova di resistenza», in quanto con esso si esamina se la deliberazione «resiste» alla sottrazione del voto illegittimo. Il conflitto di interessi, hanno osservato i giudici genovesi, deve essere accertato non in astratto, ma in concreto. Tale accertamento consiste nella verifica dell’esistenza di una sicura divergenza tra l’interesse del singolo condòmino e l’interesse comune.

fonte sole24h