Superbonus del 110% per le spese strettamente collegate alle opere che applicano l’agevolazione

Il superbonus del 110% spetta per gli interventi finalizzati alla riqualificazione energetica e all’adozione di misure antisismiche degli edifici (c.d. interventi “trainanti”) nonché per ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai primi (c.d. interventi “trainati”), eseguiti:

sulle parti comuni di edifici composti da più unità immobiliari;

sugli edifici unifamiliari;

sulle singole unità immobiliari situate all’interno degli edifici;

sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno.

Sul tema, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il superbonus del 110% di cui all’art. 119 del DL 34/2020 spetta anche per gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi agevolabili, a condizione, tuttavia, che l’intervento a cui si riferiscono sia effettivamente realizzato.

Nei limiti di spesa previsti dalla norma per ciascun intervento, pertanto, il superbonus spetta anche per i costi strettamente collegati alla realizzazione e al completamento dell’intervento agevolato (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 24/2020 e 30/2020).

La risposta interpello Agenzia Entrate 7 ottobre 2021 n. 685 ha analizzato il caso dei lavori di rimozione, demolizione e riposizionamento degli elementi decorativi della facciata.

Si osserva sul tema che il superbonus del 110% spetta, nei limiti di spesa previsti dalla norma per ciascun intervento, anche per i costi strettamente collegati alla realizzazione e al completamento dell’intervento agevolato.

Tuttavia, l’individuazione delle spese connesse deve essere effettuata da un tecnico abilitato. Si ricorda, infatti, che come stabilito dall’art. 8 del D.M. 6 agosto 2020 al fine di accedere al superbonus del 110%, anche gli interventi in questione sono asseverati da un tecnico abilitato, che ne attesti non solo la rispondenza ai pertinenti requisiti richiesti nei casi e nelle modalità previste dal medesimo decreto, ma anche la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Sono, pertanto, escluse dal beneficio fiscale in esame le spese prive di immediata correlazione con i lavori eseguiti.

In sostanza, qualora il tecnico abilitato attesti che la rimozione (o demolizione) degli elementi decorativi della facciata isolante, nonché il successivo riposizionamento degli stessi sono interventi correlati ai lavori di coibentazione della facciata le relative spese possono essere ammesse alla detrazione nei limiti complessivi stabiliti dalla norma.

Questa impostazione risulta penalizzante ai fini del riconoscimento della detrazione del compenso dell’amministratore. Infatti, muovendo dal concetto di “costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi” l’Agenzia delle Entrate ritiene che la spesa per il compenso straordinario dell’amministratore non possa essere considerata fra quelle ammesse alla detrazione e, dunque, non possa nemmeno essere oggetto né del c.d. “sconto in fattura”, né di “cessione”, ai sensi dell’art. 121 del DL 34/2020.

Si ritiene, infatti, che l’amministratore svolga le proprie funzioni in conformità al mandato conferitogli dal condominio ed eventuali compensi, anche extra, riconosciuti dal condominio ancorché riconducibili alla gestione (straordinaria) dei lavori, non possono rientrare tra le spese che danno diritto al superbonus del 110%.

In altri termini, tale compenso non si considera caratterizzato da un’immediata correlazione con gli interventi che danno diritto alla detrazione in quanto gli adempimenti amministrativi rientrano tra gli ordinari obblighi posti a carico dell’amministratore da imputare alle spese generali di condominio (cfr. circ. Agenzia Entrate 22 dicembre 2020 n. 30).

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