Immobili inagibili, esenzioni automatiche
In presenza di inagibilità palese già conosciuta dal comune richiedente l’agevolazione prevista per gli immobili non utilizzabili spetta anche in mancanza della specifica richiesta. Lo ha stabilito la sezione quinta della Commissione tributaria regionale del Lazio nella sentenza n. 4005/2021 depositata in segreteria il 10 settembre scorso.

La vertenza riguarda un ricorso Imu che la società aveva presentato contestando due accertamenti per l’anno 2012 e 2013, che il comune di Roma aveva notificato alla società contribuente. La Commissione tributaria provinciale di Roma a cui si era rivolta la ricorrente opponendo gli atti, rigettava il ricorso. La decisione dei primi giudici si basava sulla mancata presentazione della dichiarazione di inagibilità/inabitabilità degli immobili, così come prevista dall’articolo 8 del dlgs n.504/92. Questo stesso articolo 8 dice che l’imposta è ridotta al cinquanta per cento per i fabbricati dichiarati inagibili e di fatto non utilizzati. Per fruire di questa agevolazione, tuttavia, il contribuente deve presentare idonea richiesta soggetta a controllo dell’ufficio tecnico comunale. Nel caso specifico, questa dichiarazione specifica non era stata presentata; la contribuente, tuttavia, riteneva che l’ufficio tecnico del comune di Roma fosse a conoscenza dello stato del complesso immobiliare avendo rilasciato un permesso di ricostruzione debitamente circostanziato. Per questo motivo riteneva superabile l’omissione rilevata.

La Commissione tributaria regionale del Lazio ha accolto l’appello della contribuente e annullato la pretesa del comune. La decisione dei giudici regionali capitolini si basa soprattutto sul principio di collaborazione e buona fede che deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente; la Commissione precisa che alla contribuente non può essere chiesta la prova di fatti già documentalmente noti al comune (cassazione n.12015/2015; n.13230/2005). Il collegio romano aggiunge che la stessa cassazione ha ulteriormente chiarito che la competenza dell’ente locale rimane unitaria indipendentemente dalla ripartizione tra i vari settori in cui si esprime l’ente locale. Quindi una questione nota all’ufficio tecnico del comune si presume conosciuta anche dall’ufficio tributi dello stesso comune. Annullando la pretesa comunale la Commissione regionale ha compensato le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.

(…) Lamenta la appellante che la Ctp non ha esattamente considerato che gli immobili siti in R. Via dei S. e Via dei R. erano in condizioni di inagibilità, tali da giustificare l’esenzione totale dal pagamento dell’Imu (…).

(…) la gravata sentenza della Ctp, nel respingere il ricorso introduttivo della contribuente, si è in particolare basata sulla mancata presentazione all’Ente impositore della dichiarazione di inagibilità/inabitabilità degli immobili come prevista dall’art. 8 dlgs n. 504 del 1992.

Al riguardo, ricordato che la condizione di inagibilità o di inabitabilità dell’immobile consiste nella particolare condizione di degrado fisico sopravvenuto non superabile con interventi di ordinaria o straordinaria manutenzione, va rilevato che il riconoscimento del diritto al trattamento agevolativo non consegue in via automatica, ma necessita della presentazione da parte del contribuente di idonea documentazione all’ufficio tecnico del comune.

Nel caso di specie non può peraltro non considerarsi che Roma Capitale aveva rilasciato in data 26/7/2012 alla società già proprietaria del complesso immobiliare, vale a dire la (…), il permesso di costruzione n. 328. Con la conseguenza che le reali condizioni degli immobili in questione devono considerarsi come note all’Ente impositore, a prescindere quindi dalla omessa presentazione da parte della odierna appellante della sopra ricordata dichiarazione di inagibilità.

Al riguardo la Corte di cassazione ha affermato il principio che anche in assenza di una specifica richiesta del contribuente sussiste il diritto ad ottenere il trattamento agevolativo, non essendo necessaria la prova di fatti che siano già noti alla pubblica amministrazione mediante la avvenuta presentazione di idonea documentazione (in tal senso Cass. Ord. 28921/2017). La stessa Corte ha ulteriormente chiarito che, esclusa la possibilità di separare i diversi settori in cui si esprime la competenza di un Ente locale (per esempio l’ufficio tecnico comunale rispetto all’ufficio tributi), i rapporti con il contribuente devono comunque essere improntati al rispetto dei principi di collaborazione e di buona fede.

Pertanto, in accoglimento dell’appello della società deve affermarsi che per gli anni 2012 e 2013 l’Imu dovuta dalla società deve essere calcolata sul valore dell’area edificabile, previo scomputo del valore del fabbricato in corso d’opera. (…)

fonte italiaoggi