Certificazioni uniche da trasmettere entro il 2 novembre

Secondo quanto previsto dall’art. 4 co. 6-quinquies del DPR 22.7.98 n. 322, il condominio è obbligato a trasmettere in via telematica le Certificazioni uniche all’Agenzia delle Entrate:

direttamente o tramite un intermediario abilitato;
adottando il modello “ordinario” di Certificazione unica;
entro il 16 marzo (termine successivamente prorogato al 31.3.2021) dell’anno successivo a quello di riferimento, oppure entro il termine per la presentazione del modello 770, se non contengono dati rilevanti per la dichiarazione precompilata.
In sostanza, le Certificazioni uniche 2021, relative al 2020, devono quindi essere trasmesse all’Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo 2021, oppure entro il 2 novembre 2021 (termine di presentazione del modello 770/2021, tenendo conto che il 31 ottobre e il 1° novembre sono festivi), se non rilevano per la dichiarazione precompilata.

Le fattispecie reddituali in relazione alle quali il condominio opera ordinariamente come sostituto d’imposta afferiscono:

ai redditi di lavoro dipendente (es. retribuzioni pagate al portiere dello stabile o all’incaricato della pulizia se quest’ultimo intrattiene un rapporto di lavoro dipendente) e assimilati;
alle prestazioni rese da professionisti (es. compensi pagati all’amministratore del condominio stesso quale lavoratore autonomo, anche se a titolo di rimborso forfetario di spese, o a consulenti di cui si avvale il condominio);
ai contratti di appalto di opere e/o di servizi;
alle prestazioni occasionali.
Su questo tema, si ricorda che, per il condominio, l’obbligo di operare le ritenute ex artt. 23 e ss. del DPR 600/73 non sussiste fino al momento in cui l’edificio non viene frazionato, con più proprietari diversi delle singole parti (ris. Agenzia delle Entrate 14 febbraio 2008 n. 45).

Inoltre, con riferimento al condominio con non più di otto condomini, in mancanza della nomina di un amministratore, le ritenute dovranno essere effettuate da uno qualunque dei condomini, usando il codice fiscale del condominio (circ. Agenzia delle Entrate 7 febbraio 2007 n. 7 e C.M. 6 novembre 2000 n. 204/E).

Sui compensi corrisposti a soggetti residenti per prestazioni di lavoro autonomo e le prestazioni occasioni, il condomnio opera la ritenuta del 20% a titolo di acconto dell’IRPEF e procede al versamento tramite la presentazione del modello F24 e l’utilizzo del codice 1040.

Il condominio committente, poi, in qualità di sostituto d’imposta, nel momento in cui effettua il pagamento dei corrispettivi dovuti a imprenditori individuali o collettivi per prestazioni relative a contratti di appalto, è tenuto ad effettuare una ritenuta del 4% a titolo di acconto dell’imposta sul reddito (IRPEF o IRES) dovuta dall’appaltatore percipiente, con obbligo di rivalsa (cfr. art. 25-ter co. 1 del DPR 600/73).

Tale ritenuta deve essere versata tramite modello F24, utilizzando:

il codice 1019 per i soggetti IRPEF (snc, sas e ditte individuali);
il codice 1020 per i soggetti IRES (srl e spa).
Resta fermo, infine, che il condominio non deve operare la ritenuta d’imposta sugli importi corrisposti ai soggetti che applicano il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile (ex DL 98/2011) o il regime forfettario per gli autonomi (ex L. 190/2014), a seguito di dichiarazione del percipiente che le somme sono soggette alla prevista imposta sostitutiva.