Prorogata al 2022 la sospensione dei mutui sulla prima casa

a cura avv. Giuseppina Sgrò

La Legge di Bilancio 2022 ha disposto, sebbene per alcuni specifici soggetti, la proroga al 2022 della sospensione dei mutui per l’acquisto della prima casa.

La sospensione del mutuo sulla prima casa può essere chiesta da tutti i lavoratori dipendenti che abbiano visto sospendere la propria attività per un periodo minimo di 30 giorni consecutivi, sia che si tratti di cessazione definitiva che di sospensione temporanea, con una diminuzione dell’orario di lavoro almeno del 20% rispetto alla normale attività.

Sull’acquisto di una prima abitazione con mutuo, vi è un fondo specifico, il Fondo di Solidarietà per i Mutui per l’acquisto della prima casa, il cosiddetto Fondo Gasparrini.

Il Fondo in questione consente al cittadino che si trovi in difficoltà di richiedere la sospensione dal pagamento del mutuo per alcuni mesi, in base al periodo effettivo di inattività, e cioè:

da 30 a 150 giorni di inattività: sospensione del pagamento del mutuo per 6 mesi;
da 151 a 302 giorni di inattività: sospensione del pagamento del mutuo per 12 mesi;
periodo superiore a 303 giorni di inattività: sospensione del pagamento del mutuo per un massimo di 18 mesi.
La sospensione del mutuo sulla prima casa può essere chiesta direttamente alla banca con la quale si è stipulato il mutuo, e la sospensione del mutuo può arrivare fino ad un massimo di 18 mesi di applicazione.

In tali casi occorre aver subito una riduzione del fatturato almeno del 33% successivamente al 21 febbraio 2020, in riferimento al rapporto con lo stesso periodo del 2019.

Gli interessati devono essere titolari di un mutuo necessariamente collegato alla prima casa, dunque non è possibile chiedere la sospensione per altri immobili.

Il mutuo può raggiungere una cifra massima di 400.000 euro; inoltre, la sospensione può essere chiesta anche dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa, nel caso i soci, almeno per il 10%, abbiano un mutuo attivo su una prima abitazione relativa alla cooperativa edilizia.

Per fruire dell’agevolazione in questione non occorre presentare alcuna attestazione ISEE collegata alla richiesta di accesso alla sospensione.

La sospensione del mutuo può essere chiesta anche nell’ipotesi in cui il soggetto abbia già beneficiato del fondo appositamente istituito in precedenza, a condizione che sia stato ripreso il normale pagamento mensile da almeno 3 mesi.

fonte quotidianodelcondominio.it