SECONDO LA SUPREMA CORTE CONTA LA TITOLARITÀ DEL DIRITTO DI PROPRIETÀ. IRRILEVANTI I CONTENZIOSI
Imu, l’occupazione non esonera
L’occupazione abusiva di un immobile da parte di terzi non esonera il proprietario dal pagamento dell’imposta municipale. Il mancato possesso, di fatto, del bene non incide sull’obbligo di corrispondere l’Imu. Per individuare il soggetto passivo conta la titolarità del diritto di proprietà ed è irrilevante un eventuale contenzioso che ha a oggetto l’occupazione abusiva dell’immobile da parte di terzi. È irrilevante anche la detenzione abusiva del bene da parte dell’utilizzatore che sia rimasto nel godimento del bene dopo la risoluzione del contratto. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con l’ordinanza 29868 del 25 ottobre 2021. Per gli ermellini, «l’occupazione abusiva di un immobile da parte di terzi non incide sull’obbligo del proprietario di corrispondere l’imposta». Così come la requisizione non priva il proprietario del possesso del bene. Allo stesso modo, secondo la Cassazione, l’occupazione temporanea d’urgenza di un terreno da parte dell’amministrazione pubblica non priva il proprietario del possesso del bene fino a quando non intervenga il decreto di esproprio. Conta solo la titolarità del diritto di proprietà ed è irrilevante un contenzioso sull’occupazione abusiva del terreno da parte di terzi che su di esso rivendichino un diritto. Ed è stata giudicata irrilevante anche l’abusiva detenzione del bene da parte dell’utilizzatore che sia rimasto nel godimento del bene dopo la risoluzione del contratto di leasing.
Possesso di fatto ed effetti giuridici. Sulla questione riguardante il possesso di fatto dell’immobile e sugli effetti, dal punto di vista fiscale, non c’è uniformità di vedute in giurisprudenza. La prima sezione della commissione tributaria regionale di Milano, con la sentenza 4133/2019, ha sostenuto che il contribuente non è tenuto a pagare l’Imu se l’immobile è occupato abusivamente. Il titolare dell’immobile non può essere assoggettato al pagamento se non può disporne per cause estranee alla propria volontà. Per la Ctr della Lombardia, l’Imu ha quale presupposto il possesso degli immobili, che nel caso di specie manca poiché il proprietario ne è stato spogliato «con clandestinità, senza alcun avere stipulato alcun preventivo contratto». Il principio affermato dal giudice d’appello si pone in contrasto con le norme che disciplinano l’imposta locale e con le tesi giurisprudenziali, anche della Cassazione, che non riconoscono alcuna rilevanza al possesso di fatto dell’immobile. La Cassazione ha sempre sostenuto che paga il tributo comunale il soggetto che risulti titolare dell’immobile al catasto o alla conservatoria dei registri immobiliari, vale a dire il possessore di diritto, a titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento. Il possessore di fatto, il detentore o l’occupante, anche abusivo, dell’immobile non sono contemplati come soggetti passivi. I giudici di legittimità, con la sentenza 25249/2019, hanno stabilito che il locatore è tenuto al pagamento dell’Imu anche se il locatario non riconsegni il bene. Il locatore, infatti, è soggettivo passivo anche se il contratto viene risolto prima della scadenza naturale e il locatario non restituisce il bene immobile. In questo caso ha ritenuto, giustamente, del tutto irrilevante la mancata riconsegna del bene e, quindi, il mancato possesso di fatto da parte del locatore, soggetto obbligato ex lege. Principio ribadito con l’ordinanza 29868/2021. In effetti, possono essere assoggettati al pagamento solo coloro che sono titolari di un diritto reale, atteso che non è sufficiente avere la titolarità di un diritto personale di godimento o la mera disponibilità del bene per essere obbligati al pagamento di un’imposta patrimoniale. Che per il pagamento conti solo il possesso di diritto è stato sostenuto dalla Cassazione anche per quanto concerne le agevolazioni fiscali sui terreni e il riconoscimento dell’esenzione per gli enti non profit. In particolare, il coltivatore diretto o l’imprenditore agricolo fruiscono dei benefici fiscali solo nel caso in cui possiedano, di diritto, il terreno.
Nello stesso modo si è espressa la Corte costituzionale (ordinanza 429/2006) relativamente all’esenzione per gli enti non commerciali, che ha chiarito che l’articolo 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 504/1992 non consente di attribuire il beneficio agli enti che utilizzano l’immobile, senza esserne proprietari, ancorché la norma non contempli il possesso.
fonte italiaoggi

