I controlli ordinari possono arrivare fino al 2036
Bonus edilizi sotto fuoco incrociato. Per le spese sostenute nel 2020, per esempio, per la ristrutturazione edilizia nella misura del 50%, ordinariamente detraibile in dieci rate annuali, l’attività di accertamento del Fisco può essere sviluppata entro il 2036 se il bonus è utilizzato in dichiarazione ed entro il 2039, per effetto della conseguente compensazione, se si è optato per la cessione a terzi del credito d’imposta. Nel caso di un intervento che fruisce della detrazione maggiorata del 110%, per le spese sostenute nel 2020, l’attività di accertamento si protrae fino al 2031, ma nel caso di cessione a terzi si arriva al 2036.I controlli sulla spettanza delle agevolazioni, con particolare riferimento alle detrazioni per gli interventi edilizi, sono eseguiti non solo dall’Agenzia delle entrate ma, in taluni casi, anche dallo Sportello unico per l’edilizia (SUE) e dall’Enea.L’attuale impianto legislativo prevede, innanzitutto, che le detrazioni ordinarie possono essere oggetto di un controllo di “natura formale”, ai sensi dell’art. 36-ter del dpr 600/1973; detto controllo è automatizzato con una selezione delle dichiarazioni da controllare gestito a livello centrale dall’Agenzia delle entrate sulla base di dati significativi (scostamenti, errori, zone particolarmente a rischio e quant’altro) e con coinvolgimento degli uffici periferici che eseguono il controllo della documentazione richiesta, nel termine previsto fissato al 31/12 del secondo anno successivo a quello della dichiarazione.Su questo ultimo punto, però, la giurisprudenza ha consolidato un indirizzo secondo il quale il termine dei due anni, appena enunciato, decorrente dalla presentazione dei redditi, come prescritto dall’art. 36-ter indicato, deve essere considerato ordinatorio e non perentorio, per espressa previsione di legge, di cui all’art. 28 della legge 449/1997 .Le Entrate, nell’ambito della ordinaria attività di controllo e sulla base di determinati criteri selettivi, tenendo conto della capacità operativa degli uffici, procede con una verifica documentale della sussistenza dei requisiti che danno diritto alla detrazione, nei termini indicati dall’art. 43 del dpr 600/1973 e dai commi da 16 a 20 dell’art. 27 del dl 185/2008 (compensazione dei crediti inesistenti), come convertito nella legge 2/2009, in tale ultimo caso entro il 31/12 dell’ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo.
fonte italiaoggi

