ALCUNI ASPETTI DI CUI TENER CONTO PER L’ESERCIZIO DELLE OPZIONI DI CESSIONE O SCONTO IN FATTURA
110%, Sal entro il 31 dicembre
Per l’esercizio delle opzioni di cessione della detrazione e sconto in fattura per il superbonus 110% è necessario che entro il prossimo 31 dicembre 2021 sia raggiunto uno stato di avanzamento lavori (Sal) pari almeno al 30% e che vi sia il pagamento da parte del beneficiario persona fisica. In caso contrario, la detrazione deve essere fruita direttamente in dichiarazione almeno per la prima rata, con il rischio che il beneficiario non abbia sufficiente imposta per utilizzare la detrazione per intero. È questo uno degli aspetti che deve essere tenuto in considerazione da parte delle persone fisiche che stanno eseguendo degli interventi che possono fruire della maxi detrazione prevista dall’art. 119 del decreto n. 34/2020 e che intendono recuperare il beneficio tramite l’esercizio delle opzioni previste nel successivo art. 121 dello stesso decreto.

L’art. 121, comma 1-bis, del citato decreto stabilisce la possibilità di esercitare l’opzione per la cessione della detrazione o lo sconto in fattura per le spese sostenute nel 2020 e 2021, stabilendo che:

– per le detrazioni «ordinarie» la possibilità non è vincolata al raggiungimento di alcuna percentuale minima dei lavori, ferma restando la necessità dell’avvenuto pagamento entro la fine del periodo d’imposta;

– per la detrazione 110%, invece, la possibilità è vincolata ad un numero massimo di due Sal, ciascuno dei quali raggiunge almeno il 30% dei lavori complessivi (per un totale del 50%). Anche in questo caso resta fermo l’obbligo del pagamento della spesa.

La distinzione descritta è stata oggetto di conferma nella risposta ad interrogazione parlamentare da parte del Mef del 7 luglio 2021 (n. 5-06307), in cui è stato precisato che nel caso in cui si intenda optare per la cessione e/o per lo sconto in fattura della detrazione relativa agli interventi indicati nell’articolo 121 e diversi da quelli che danno diritto al superbonus per i quali non siano stati previsti Sal, il contribuente ha la facoltà di esercitare l’opzione senza tenere conto dello stato di avanzamento degli interventi. Pertanto, prosegue la risposta, qualora per l’effettuazione di un determinato intervento (diverso da quelli che danno diritto al superbonus) non siano previsti Sal, può essere esercitata l’opzione per la cessione del credito corrispondente alla detrazione o per il cosiddetto sconto in fattura, facendo riferimento alla data dell’effettivo pagamento, ferma restando la necessità che gli interventi oggetto dell’agevolazione siano effettivamente realizzati.

In merito a tale ultimo aspetto, la Dre Liguria nella risposta 7/7/2021, n. 903-521/2021, ha confermato la necessità del successivo completamento dei lavori, senza tuttavia prevedere un termine finale entro il quale deve essere verificata l’ultimazione degli stessi. In altre parole, per le spese che danno diritto a beneficiare delle detrazioni diverse dal superbonus 110%, le regole per fruire delle opzioni per lo sconto o la cessione della detrazione sono le medesime che si applicano in caso di utilizzo diretto dell’agevolazione nella dichiarazione. Ciò che rileva è esclusivamente il pagamento della spesa entro il termine del periodo d’imposta, a prescindere dal momento in cui i lavori saranno effettivamente eseguiti. Per le spese che danno diritto al superbonus 110%, al contrario, per esercitare l’opzione per lo sconto o la cessione del credito, non è sufficiente il pagamento della spesa, ma è necessaria anche la presenza dei seguenti requisiti:

– gli stati di avanzamento lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo;

– i predetti stati devono riferirsi ad almeno il 30% del medesimo intervento.

Particolare attenzione deve essere prestata per la verifica del raggiungimento della percentuale minima del 30% affinché lo stato di avanzamento possa assumere rilievo per l’esercizio di una delle due opzioni.

Sul punto, la risposta ad interpello n. 538/2020 ha precisato che ai fini del calcolo del raggiungimento della percentuale minima del 30% dello stato di avanzamento lavori si deve aver riguardo alle spese stimate per l’ultimazione dell’intervento e non ai tetti massimi di spesa agevolata. E per tale verifica, laddove siano presenti anche interventi «trainati» si deve tener conto anche dell’importo degli stessi, tenendo altresì conto che anche i lavori trainati devono essere ricomprese nella stessa relazione tecnica di asseverazione.

Una volta verificato il raggiungimento della percentuale minima dello stato di avanzamento lavori pari al 30%, le spese detraibili che possono essere oggetto di opzione per lo sconto o la cessione devono essere computate già per l’intero ammontare ammesso, ossia fino a concorrenza dei tetti massimi di detraibilità previsti in relazione alle diverse detrazioni.

Non è infatti richiesto di dover «spalmare» il tetto massimo di detrazione in misura proporzionale alla percentuale di completamento dei lavori che corrisponde allo stato di avanzamento lavori liquidato.

Si consideri il seguente esempio: intervento super sisma bonus con importo stimato dei lavori per euro 120.000, con conseguente detrazione spettante pari ad euro 105.600 (96.000 x 110%). Se il primo Sal raggiunto entro il 31/12/2021 ammonta ad euro 40.000, la detrazione spettante, che potrà essere oggetto di opzione, è pari ad euro 44.000 (40.000 x 110%).

Ulteriore aspetto riguarda l’ipotesi in cui siano eseguiti distinti interventi (con separati capitolati) che danno diritto a beneficiare di più detrazione, la percentuale di completamento dello stato di avanzamento lavori va valutata rispetto alla spesa stimata per ciascun singolo intervento, se e nella misura in cui tali dettagli siano rinvenibili nel contratto di appalto (impostazione confermata dalla risposta Dre Veneto n. 907-1595/2021). Si consideri il seguente esempio: intervento di miglioramento energetico per euro 10.000, e per sismabonus per altri euro 10.000. Il contribuente procede al pagamento di uno stato di avanzamento lavori per euro 3.500 in relazione all’intervento per sisma bonus, e per euro 1.000 per l’intervento di efficienza energetica. In tal caso, l’opzione per la cessione o lo sconto in fattura può essere esercitata solamente per l’intervento per il miglioramento sismico (per il quale è stata raggiunta la percentuale minima del 30%), e non anche per l’intervento «energetico». Al contrario, laddove fosse stato pattuito un unico appalto complessivo per euro 20.000, nessuna opzione può essere esercitata per mancato raggiungimento della percentuale minima 30% (2.000 x 30% = 600).

fonte italiaoggi