Il condominio è tenuto a slacciarsi dalla fognatura dell’immobile vicino

leggi e sentenze
a cura avv. Giusy Sgrò

È abusivo, da parte del condominio, l’allaccio all’impianto fognario di un edificio vicino.

Ciò è quanto stabilito dal Tribunale di Roma con la sentenza n. 15141 del 29 settembre 2021.

Nella vicenda in esame, la rottura degli scarichi fognari di un condominio causava un’otturazione del pozzetto di decantazione dello stesso; ciò determinava infiltrazioni di acque nere, nonché l’allagamento di un garage vicino, estraneo al condominio.

La vicina danneggiata permetteva l’allaccio temporaneo alle tubazioni della rete fognante di sua proprietà da parte del condominio danneggiante, il quale, tuttavia, successivamente non provvedeva a distaccarsi dall’impianto fognario dell’immobile vicino, la cui proprietaria si vedeva costretta a richiedere ai condòmini di adottare soluzioni alternative e di corrisponderle una somma di denaro, a titolo di canone per l’utilizzo della rete fognaria.

Non ricevendo risposta, la vicina si rivolgeva al Tribunale per domandare:

l’immediata cessazione dell’uso della rete fognaria di sua proprietà;
la restituzione della cosa comodata;
la condanna del condominio al pagamento di un indennizzo per l’utilizzo dell’impianto fognario servente il caseggiato.

Il convenuto, oltre a rivendicare di essere comproprietario dell’impianto fognario, di cui fruiva da svariato tempo, domandava, in via subordinata, di accertare l’acquisto per usucapione del diritto di servitù di scarico coattivo sulla rete fognante di parte attrice, nonché di accertare il diritto alla costituzione di una servitù coattiva a carico dell’immobile di proprietà della stessa.

Il giudice capitolino riteneva innanzitutto abusivo l’allaccio del condominio, dal momento che non vi era prova dell’esistenza di un contratto di comodato.

In secondo luogo, il condominio non aveva provato che la rete fognaria, servente l’edificio vicino e alla quale si era allacciato, era stata progettata ab origine per servire anche il caseggiato convenuto.

Altresì, i condòmini non avevano dimostrato l’esercizio ultraventennale di un possesso ad usucapionem del tratto fognario utilizzato, oltre a non aver allegato la ricorrenza dei presupposti per la costituzione di una servitù di scarico coattivo ex art. 1043 c.c.; d’altra parte, visto che il c.t.u. aveva spiegato e dimostrato che il caseggiato poteva allacciarsi direttamente al collettore fognario comunale, non avrebbero potuto farlo.