DOPO IL DL 157/2021 E LA CIRCOLARE 16/E, VERIFICHE DI MERITO E PREVENTIVE
Bonus, controlli multipli
Controlli su più fronti per i bonus edilizi e, più in generale, per le agevolazioni Covid. Lo strumento che sarà utilizzato dall’amministrazione finanziaria sarà nella più parte dei casi il «nuovo» atto di recupero che, rispetto agli ordinari atti notificati, non consentirà la compensazione di quanto ritenuto dovuto. Questa sarà la parte relativa ai controlli di merito fermo restando che una rilevante attività sarà costituita dai controlli preventivi come delineati, in linea puramente generale, dal provvedimento dell’agenzia delle entrate del 1°dicembre.
Successivamente all’emanazione e all’entrata in vigore del dl.157/2021, l’attenzione si è correttamente concentrata sugli adempimenti richiesti dalla norma, in particolare in relazione ai bonus edilizi diversi dal 110%. Infatti, con riferimento a detta ultima agevolazione, il vero intervento riguarda il caso del contribuente che «conserva» la detrazione all’interno della propria dichiarazione. Posto che, anche dopo la circolare n.16 del 2021, resta il dubbio sulla ricomprensione o meno degli oneri sostenuti a titolo di visto conformità nel plafond delle diverse agevolazioni, una attenzione ancora maggiore deve essere riservata all’attività di controllo che, preventivamente e successivamente, le Entrate porranno in essere in modo trasversale sia in relazione ai bonus edilizi che, più in generale, nell’ambito delle agevolazioni Covid.
In tema di controlli preventivi, in attuazione del nuovo art.122 bis del dl 157/2021, il provvedimento dell’agenzia nulla aggiunge al dettato letterale della norma e, quindi, la vera casistica sarà oggetto di conoscenza sul campo nel momento in cui si concretizzeranno i primi blocchi delle comunicazioni. Provando soltanto ad ipotizzare dei criteri, e considerando che un indicatore di pericolosità è comunque riconducibile ai soggetti che intervengono nelle cessioni dei crediti, si può immaginare che un elemento possa essere quello legato all’esistenza di controlli in essere ovvero già avvenuti per particolari fattispecie di violazioni ritenute particolarmente gravi quali quelle correlate alle fatture fittizie. In ogni caso, come anche chiarito nella circolare n.16, il pacchetto di controlli di merito è contenuto nell’art.3 del dl dedicato, sin dal primo comma a delineare lo strumento operativo in relazione ai bonus ed alle agevolazioni Covid indipendentemente dalle sanzioni che potranno essere applicate al momento di effettivo recupero posto che la norma fa salva l’operatività delle disposizioni specifiche. Ad esempio, con riferimento ai contributi a fondo perduto, il sistema sanzionatorio prevede l’applicazione di una sanzione dal 100% al 200%del contributo parificando dunque la fattispecie al credito inesistente che può essere recuperato entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo. Questa disposizione regola la sostanza della fattispecie mentre l’art.3 delinea ed individua lo strumento con il quale avviene il recupero. Detto articolo, al comma 2, individua l’atto di recupero come strumento principale per il recupero delle agevolazioni richiamando una norma esistente da molti anni nell’ordinamento quale l’art.1, commi 421 e 422 della l. 311/2004. Detto strumento, dunque, si affianca di fatto al pacchetto delle disposizioni che regolano l’impianto sanzionatorio e procedimentale in tema di bonus edilizi contenuto nell’art.121, commi 4 e seguenti del dl 34/2020. Si inserisce in questo contesto la fattispecie procedurale dell’atto di recupero che consente la riscossione di crediti indebitamente compensati maggiorati delle sanzioni e degli interessi.
fonte italiaoggi

