LE CONDIZIONI PER ACCEDERE ALL’OPZIONE PRECISATE DALLA DRE VENETO. C’È TEMPO FINO AL 31/12
110%, serve una doppia spunta
Se entro il prossimo 31 dicembre 2021 non sarà raggiunto uno stato di avanzamento lavori (Sal) pari almeno al 30% e il relativo pagamento da parte del beneficiario persona fisica, non si potrà esercitare l’opzione per la cessione o lo sconto in fattura per il superbonus, con conseguente obbligo di fruire direttamente in dichiarazione almeno della prima rata, con il rischio che il beneficiario non abbia sufficiente imposta per utilizzare la detrazione per intero. È quanto ribadito dalla risposta della Dre Veneto (n. 907-1595/2021), in cui è stato affermato che per l’esercizio delle opzioni (cessione o sconto in fattura) per il 110% è richiesta la presenza di entrambi i seguenti requisiti nello stesso periodo d’imposta: raggiungimento di un Sal almeno del 30% e pagamento del corrispondente importo.
La norma. L’art. 121, co. 1-bis, del decreto 34/2020, il cosiddetto decreto Rilancio, stabilisce la possibilità di esercitare l’opzione per la cessione della detrazione o lo sconto in fattura per le spese sostenute nel 2020 e 2021, chiarendo che: per le detrazioni «ordinarie» la possibilità non è vincolata al raggiungimento di alcuna percentuale minima dei lavori (ma è sufficiente l’inizio dei lavori come precisato dalla recente circolare n. 16/E del 29 novembre scorso), ferma restando la necessità dell’avvenuto pagamento entro la fine del periodo d’imposta; per la detrazione 110%, invece, la possibilità è vincolata a un numero massimo di due Sal, ciascuno dei quali raggiunge almeno il 30% dei lavori complessivi (per un totale del 50%). Anche in questo caso resta fermo l’obbligo del pagamento della spesa.
Come anticipato, per le spese che danno diritto al superbonus, al contrario, per esercitare l’opzione per lo sconto o la cessione del credito, non è sufficiente il pagamento della spesa, ma è necessaria anche la presenza dei seguenti requisiti: gli stati di avanzamento lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo, e i predetti stati devono riferirsi ad almeno il 30% del medesimo intervento.
Verifica del 30% del Sal. Un aspetto di particolare rilevanza riguarda la verifica per il raggiungimento del Sal di almeno il 30%. Su tale aspetto, si segnala che la risposta a interpello n. 538/2020 ha precisato che ai fini del calcolo del raggiungimento della percentuale minima del 30% dello stato di avanzamento lavori si deve aver riguardo alle spese stimate per l’ultimazione dell’intervento e non ai tetti massimi di spesa agevolata. E per tale verifica, laddove siano presenti anche interventi «trainati» si deve tener conto anche dell’importo degli stessi, considerando poi che anche i lavori trainati devono essere ricomprese nella stessa relazione tecnica di asseverazione. È del tutto evidente che la precisazione può essere «sfavorevole» al contribuente laddove le spese stimate per l’intervento agevolato siano superiori rispetto ai massimali di spesa previsti stabiliti l’intervento stesso.
Smarcata la verifica sul raggiungimento della percentuale minima del Sal occorre ora verificare il quantum agevolabile. Sul punto non pare esservi alcun dubbio che le spese detraibili che possono essere oggetto di opzione per lo sconto o la cessione devono essere computate già per l’intero ammontare ammesso, ossia fino a concorrenza dei tetti massimi di detraibilità previsti in relazione alle diverse detrazioni. In buona sostanza, una volta raggiunto il Sal minimo del 30%, la spesa detraibile è quella sostenuta fino a concorrenza del massimale che può già essere «assorbito» all’interno del Sal stesso. In altre parole, né la norma né la prassi dell’Agenzia delle entrate impone di «spalmare» il tetto massimo di detrazione in misura proporzionale alla percentuale di completamento dei lavori che corrisponde allo stato di avanzamento lavori liquidato.
Si consideri il seguente esempio: intervento super sismabonus con importo stimato dei lavori per 140 mila euro, con conseguente detrazione spettante pari a 105.600 euro (96.000 x 110%). Se il primo Sal raggiunto entro il 31/12/2021 ammonta a 50 mila euro (pari al 35,71% dell’importo complessivo), la detrazione spettante, che potrà essere oggetto di opzione, è pari a 55 mila euro (50 mila x 110%) e non a 34.283 euro (pari al 35,71% di 96 mila).
Appalti con capitolati distinti. La risposta a interpello della Dre Veneto interviene anche in merito a un’altra importante questione che si presenta qualora nell’ambito del medesimo contratto d’appalto siano previsti distinti capitolati riferiti a diversi interventi agevolabili. In tale ipotesi, precisa l’Agenzia, la percentuale di completamento dello stato di avanzamento lavori va valutata rispetto alla spesa stimata per ciascun singolo intervento, se e nella misura in cui tali dettagli siano appunto desumibili dal contratto di appalto.
Anche per questo aspetto di consideri il seguente esempio: intervento eco-bonus di miglioramento energetico (per esempio cappotto termico) per 100 mila euro, e per sismabonus per altri euro 100 mila euro. Il contribuente procede al pagamento di uno stato di avanzamento lavori pari a 10 mila euro per il miglioramento energetico, e per 35 mila euro per quello riferito al consolidamento sismico. In tal modo, l’opzione per la cessione o lo sconto in fattura può essere esercitata solamente per l’intervento per il miglioramento sismico (per il quale è stata raggiunta e superata la percentuale minima del 30%), e non anche per l’intervento «energetico». Nell’ipotesi in cui nel contratto non fossero suddivisi i distinti capitolati riferiti ai predetti interventi (da sconsigliare anche dal punto di vista civilistico), nessuna opzione può essere esercitata per mancato raggiungimento della percentuale minima 30%. In tal caso, infatti, l’importo minimo raggiungibile dovrebbe essere pari a 60 mila euro, mentre il contribuente ha raggiunto nel suo complesso un Sal pari a 45 mila euro e quindi non sufficiente a consentire l’esercizio dell’opzione.
Un’ultima annotazione riguarda il contenuto della risposta a interrogazione parlamentare dello scorso 17 novembre 2021, in cui il governo ha risposto che non vi sono limiti temporale all’esecuzione dei lavori agevolati. È evidente che la precisazione contenuta nella risposta non fa venire meno le prescrizioni descritte in precedenza in merito alla corrispondenza tra percentuale del Sal ed effettivo pagamento della spesa da parte del soggetto che intende optare per la cessione o lo sconto in fattura.
fonte italiaoggi

