RISPOSTA DELLA DRE CAMPANIA
Bonus facciate se tutto è finito al 31 dicembre
Sulla base delle nuove disposizioni del dl antifrodi (n. 157/2021), Il contribuente può usufruire della detrazione fiscale del 90% (bonus facciate) solo per le spese effettivamente sostenute entro il 31 dicembre 2021, per le quali a tale data sia intervenuta anche l’ultimazione dei lavori, oltre che l’asseverazione di congruità. Sono le indicazioni che arrivano dalla direzione regionale delle entrate della Campania nella risposta a interpello 914-1430/2021, che ItaliaOggi ha potuto visionare. L’istanza è stata promossa dall’amministratore di un condominio che ha deliberato l’appalto dei lavori di riqualificazione delle facciate esterne del fabbricato, convenendo l’applicazione dello sconto in fattura da parte dell’impesa appaltatrice. Il dubbio interpretativo investe la questione se, nell’assunto che l’asseverazione sulla congruità delle spese segua l’iter del superbonus, ovvero a stati di avanzamento o a fine lavori, il condominio possa comunque usufruire della detrazione al 90% sull’importo totale dei lavori saldati entro il 31 dicembre 2021, ovvero “soltanto per le spese effettivamente sostenute e vistate per congruità” entro la medesima data. La Dre richiama precedenti interpretazioni che hanno chiarito la portata, in casi quale quello in esame, del “principio di cassa” (circ. n. 2/2020, par. 3), nonché la possibilità, anche per i bonus “ordinari”, di esercitare l’opzione per la cessione del credito/sconto in fattura in relazione a stati di avanzamento, ferma restando la necessità che gli interventi agevolabili risultino effettivamente realizzati (circ. n. 30/2020, risp. 5.1.6; risposte a interrogazioni parlamentari 5-06307 e 5-06751 del 7/7 e 20/10/2021). Passando ai risvolti applicativi (sui bonus ordinari) derivanti dalle modifiche che il dl antifrodi ha apportato al dl rilancio (34/2020) , rispetto a quest’ultimo l’ufficio si sofferma sul combinato disposto degli art. 121, c. 1 ter (visto di conformità; asseverazione di congruità) e 119, c. 13 bis (contenuto asseverazioni), facendone discendere la necessità che gli oneri procedimentali siano espletati in relazione a lavori eseguiti. In tale chiave sono evocate faq (aggiornamento 22/11/2021) e circolare 16/2021 (par. 1.2.2). La portata di questa interpretazione risulta piuttosto innovativa nel panorama della prassi e sarà interessante riscontrare un suo eventuale consolidamento in documenti di portata generale.
fonte italiaoggi

