DECRETO FISCO-LAVORO/ INCROCIO TRA REGOLE DEL DL E ORIENTAMENTO DELLA CASSAZIONE
Un saldo Imu da roulette russa
Un saldo Imu da roulette russa per i coniugi con residenza in abitazioni diverse.
Tra l’orientamento della Cassazione che disconosce completamente l’esenzione Imu per l’abitazione principale in caso di nuclei familiari con residenze diverse e la novità introdotta con emendamento al decreto legge 146/2021 (il decreto fisco-lavoro su cui ieri la Camera ha votato la fiducia) che invece consente alle famiglie di esentare dal pagamento almeno un immobile a scelta, i contribuenti sono lasciati nell’incertezza totale in vista del saldo imu in scadenza domani. Considerando lo status quo, le scelte possibili dei nuclei sono tre.
La scelta iper-prudenziale, nessuna esenzione
In questo caso si segue la via tracciata dalla Cassazione, ribadita in un numero rilevante di sentenze (n.2344/2021, n.2194/2021, n. 20130/2020) e non si considerano rilevanti per il 2021 gli effetti disposti dall’emendamento al decreto legge 146/2021 in quanto decreto non ancora convertito.
Il risultato è che i coniugi dovranno pagare l’Imu su tutti gli immobili di proprietà in quanto nessuno è configurabile come dimora del nucleo dunque meritevole di esenzione.
Secondo la Corte di cassazione infatti l’esenzione prevista per l’abitazione principale (ex decreto legge n. 201 del 2011, art. 13, comma 2, convertito dalla legge n. 214 del 2011) richiede non soltanto che il possessore ed il suo nucleo familiare dimorino stabilmente in l’immobile “da esentare”, ma altresì che vi risiedano anagraficamente.
Si esenta una sola abitazione
La scelta in questo caso è di non seguire l’orientamento della Cassazione e, relativamente ai casistica di coniugi con residenze in Comuni diversi, di considerare in vigore le novazioni dell’emendamento al decreto legge 146/2021.
Va sottolineato che l’emendamento citato è stato introdotto in Senato in sede di conversione del decreto fisco-lavoro con l’articolo 5-decies che consente ai nuclei familiari i cui membri abbiano stabilito la residenza in immobili diversi, di utilizzare l’agevolazione Imu prevista per l’abitazione principale per un solo immobile del nucleo ed a scelta del nucleo stesso.
Sugli effetti dell’emendamento sorgono però molti dubbi poiché attualmente non è in vigore, qualora il decreto fosse convertito entro il 16 dicembre non potrebbe considerarsi comunque retroattivo sull’intera annualità 2021 e con forti dubbi potrebbe avere incidenza anche solo sulla mensilità in corso.
Per i coniugi con residenze diverse ma nello stesso Comune invece la scelta dell’immobile da esentare, di fatto indirettamente anch’essa disconosciuta dall’orientamento della Corte, risulta meno rischiosa poiché deriva ex lege ai sensi dell’articolo 13 c.2 del decreto legge 201/2011.
Il citato comma prevede infatti che “nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile”.
La doppia esenzione
Nulla cambia per il 2021 se si seguono unicamente le indicazione dettate dal ministero dell’economia e delle finanze nella circolare 2/2012, optando quindi per la doppia esenzione, senza dare peso l’eventuale impatto di un probabile contenzioso fiscale ormai “sbilanciato” pro-erario.
Come sola carta nelle mani del contribuente resta appunto l’indicazione fornita nel documento del ministero dell’economia e delle finanze in cui viene specificato che il legislatore non ha stabilito limiti all’esenzione “nel caso in cui gli immobili destinati ad abitazione principale (dei coniugi) siano ubicati in comuni diversi, poiché in tale ipotesi il rischio di elusione della norma è bilanciato da effettive necessità di dover trasferire la residenza anagrafica e la dimora abituale in un altro comune, ad esempio, per esigenze lavorative”. In questo caso il risparmio derivante dalla doppia esenzione rischia di essere bruciato da eventuali spese per il sostenimento del conseguente contenzioso fiscale dunque la decisione va attentamente ponderata.
fonte italiaoggi

