L’Imu grava solo quando c’è il possesso
L’ente provinciale pur proprietario di immobili non sconta l’assoggettamento a Imu per gli, stessi da parte del comune, laddove quei beni siano affidati alla disponibilità del ministero dell’istruzione al fine di utilizzarli quali immobili per lo svolgimento di attività scolastiche.
È quanto specificato nella sentenza n. 1244/06/2021 emessa dalla Ctr di Firenze e depositata lo scorso 13 ottobre.
Ad adire il collegio regionale era infatti l’amministrazione provinciale di Arezzo, la quale opponeva un avviso di accertamento Imu notificatole da un comune della Valdarno per oltre 250 mila euro d’imposta. La pretesa si riferiva, in particolare, a tutti gli immobili attribuibili alla provincia nel territorio comunale, nonostante gli stessi fossero stati adibiti dall’amministrazione provinciale a sede di istituti scolastici, di proprietà della provincia ma non nella sua disponibilità. Tale dato non veniva opportunamente considerato dai giudici provinciali di Arezzo, i quali respingevano il ricorso portando la provincia a proporre appello.
L’Amministrazione appellante insisteva dunque per l’illegittimità della pretesa, a fronte del fatto che fosse un proprio compito istituzionale costruire o acquisire immobili da destinare esclusivamente a uso scolastico, e che ciò non fosse in altro modo esplicabile se non mettendo a disposizione del ministero dell’istruzione edifici da adibire a scuole di istruzione secondaria.
La Ctr ha quindi ricordato che, ai sensi del dlgs n. 504/1992, art. 1 comma 2 ed art. 3, l’imposta è dovuta sul «possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati» assoggettandovi «(…) il proprietario di immobili di cui al comma 2 dell’articolo 1, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi(…)». Ne derivava quindi che l’Imu grava sul proprietario degli immobili solo qualora ne sia anche possessore, mentre nel caso di specie la provincia non aveva affatto il possesso degli immobili, per i quali la L. n. 23/1996 imponeva la destinazione ad esclusivo uso scolastico con valore vincolante. Essendo perciò inequivocabile la mancanza della possibilità della Provincia di poterne disporre in modo pieno ed assoluto, e quindi di averne il possesso, ne veniva accolto l’appello con annullamento dell’atto.
Benito Fuoco
(…) Il comune di San Giovanni Valdarno ha emesso l’avviso di accertamento, oggetto di impugnazione, relativamente a immobili formalmente di proprietà della provincia di Arezzo, dalla stessa forniti al ministero della pubblica istruzione, come previsto dalla l. n. 23 del 1996, per essere adibiti a sede di istituti di istruzione superiore, attribuendo erroneamente all’odierna ricorrente il possesso sugli stessi. In realtà tale presupposto soggettivo, fondamentale per l’applicazione dell’imposta ai sensi dell’art. 1, comma 2 del dlgs n. 504 del 1992, è carente in quanto la provincia di Arezzo non ha alcun potere di disporre di tali immobili, essendo obbligata a metterli a disposizione e mantenerli, in virtù di precise disposizioni di legge. Pertanto, non sussistendo il requisito soggettivo, l’applicazione dell’imposta appare illegittima.
L’Imposta municipale propria (Imu) trova la sua disciplina nel dlgs n. 504 del 1992, il quale all’art. 1 – comma 2 – prevede che: «Presupposto dell’imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa».
Il successivo art. 3 del medesimo decreto legislativo qualifica come soggetti passivi dell’imposta: «(…) il proprietario di immobili di cui al comma 2 dell’articolo 1, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi(…)».
Ne deriva quindi che l’Imu grava sul proprietario degli immobili solo qualora ne sia anche possessore. Nel caso che ci occupa appare evidente come tale tipo di possesso non possa essere attribuito alla provincia di Arezzo, data la destinazione a esclusivo uso scolastico, attribuita dalla L. n. 23 del 1996 a tali edifici con valore vincolante; pertanto, sia venuta meno la possibilità della provincia di poterne disporre in modo pieno e assoluto, e quindi di averne il possesso. (…)
Pertanto, essendo gli edifici di proprietà della provincia di Arezzo, per i quali è stato chiesto il pagamento dell’Imu, destinati e utilizzati proprio secondo i compiti istituzionali dell’Ente, deve trovare applicazione, nel caso di specie, l’esenzione di cui alla lett. a) del comma primo del citato art. 7 del dlgs n. 504 del 1992.
Infatti, se una delle funzioni fondamentali della provincia di Arezzo è quella di dotarsi di immobili da destinare a edifici scolastici, è evidente che il loro utilizzo a tale scopo rientra tra i compiti istituzionali dell’ente. (…)
fonte italiaoggi

