PER L’UNGDCEC GLI ULTIMI CHIARIMENTI IMPONGONO UN’ATTENTA VALUTAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI
Professionisti uniti sul 110%
Tra i vari bonus edilizi uno dei quadri normativi più complessi è sicuramente quello relativo alle spese che possono beneficiare del Sismabonus, di cui all’art. 16 del dl n. 63/2013 (e successive modifiche apportate dall’art. 1 co. 2 lett. c) n. 2 della l. 11.12.2016 n. 232), sia per la storicità dell’agevolazione che per i tanti chiarimenti interpretativi che si sono susseguiti nel corso degli anni.
In estrema sintesi ai fini della detrazione in commento è necessario che:
– le spese siano sostenute dal 1.1.2017 al 31.12.2021 (in attesa dell’ufficializzazione delle proroghe previste in Legge di bilancio);
– gli edifici siano ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) o nella zona sismica 3 (di cui all’Ord. pcm n. 3274 del 20 marzo 2003);
– gli interventi riguardino immobili abitativi o produttivi;
– le procedure autorizzatorie siano iniziate dopo il 1° gennaio 2017;
– l’opera consista in un intervento di conservazione del patrimonio edilizio esistente (art. 3, comma 1, lett. d) del dpr n. 380/2001)
– nel caso di riduzione del rischio sismico: il progetto degli interventi e l’asseverazione siano presentate contestualmente al titolo abilitativo richiesto per l’intervento (dal 16.01.2020 «comunque entro l’inizio dei lavori»).
Dalla semplice lettura degli obblighi previsti ai fini della detrazione emerge in maniera lampante l’esigenza di una forte collaborazione interdisciplinare tra le varie professionalità coinvolte fin dalla fase della pianificazione inizialedei lavori, al fine di non incorrere in spiacevoli conseguenze per il committente: è infatti molto alto il rischio di incorrere nella perdita dei benefici fiscali nel caso in cui venissero riscontrati degli inadempimenti tecnici e, soprattutto, alcune problematiche non sarebbero più risolvibili se emergessero solo nella fase finale ovvero al momento della richiesta di apposizione del visto di conformità.
In particolare risulta necessario porre l’attenzione su tre diversi momenti, determinanti ai fini di avere una ragionevole certezza di poter usufruire del beneficio fiscale: la data di rilascio del titolo edilizio, il deposito dell’asseverazione tecnica iniziale da parte dei progettisti ed il deposito dell’attestazione finale.
Avvio delle procedure autorizzatorie e rilascio del titolo edilizio. Ai sensi del co. 1-bis dell’art. 16 del dl n. 63/2013, la possibilità di beneficiare del Sismabonus è limitata alle sole spese sostenute nel periodo compreso tra l’1.1.2017 e il 31.12.2021 (in attesa dell’ufficializzazione della proroga) per interventi di miglioramento sismico le cui “procedure autorizzatorie siano state avviate dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione ovvero per i quali sia stato rilasciato il titolo edilizio”.
L’inciso “ovvero per i quali sia stato rilasciato il titolo edilizio” è stato aggiunto a cura dell’art. 1 co. 68 della l. 178/2020 ed è entrato in vigore solo a decorrere dall’1.1.2021.
Pertanto l’avvio delle procedure autorizzatorie in data antecedente all’1.1.2017 precludeva la possibilità di avvalersi del Sismabonus anche nel caso in cui il rilascio del titolo edilizio abilitativo risultava concretamente avvenuto in data successiva all’1.1.2017.
Il momento di avvio della procedura autorizzatoria sembrerebbe dover essere individuato in corrispondenza di quello di deposito, presso il competente ufficio comunale, di cui all’art. 5 del dpr n. 380/2001, della segnalazione certificata di inizio attività o della richiesta di permesso di costruire.
Così la risposta a interpello Agenzia delle entrate 25.10.2019 n. 431, con riguardo a un caso per il quale era stato rilasciato un permesso di costruire nel corso del 2016 e successivamente, nel 2017, era stata presentata una istanza per il Pdc in variante ed il relativo permesso.
Negli interventi più complessi, tuttavia, la procedura autorizzatoria si compone di diversi atti e fasi successive, rendendo molto complessa l’individuazione del momento di avvio della medesima.
Sul punto l’interpretazione fornita dall’Amministrazione finanziaria è stata molto restrittiva. Con l’interpello del 24.3.2020 n. 93 l’Agenzia delle entrate ha precisato, infatti, che la procedura autorizzatoria inizia con l’approvazione del piano attuativo, del progetto piano volumetrico, per poi passare alla stipula della convenzione che prevede la cessione al Comune delle opere di urbanizzazione e che si conclude con il rilascio del titolo abilitativo. Ritenendo in quel caso l’avvio delle procedure autorizzatorie legata agli atti di giunta/consiliari, propedeutici alla richiesta per ottenere le stesse autorizzazioni edilizie, l’Agenzia delle entrate ha negato il diritto all’agevolazione agli acquirenti delle unità immobiliari antisismiche, ma ha fatto salva la possibilità, da parte dell’impresa che esegue l’intervento, di ottenere dal Comune un’attestazione dalla quale risulti che la procedura autorizzatoria sia stata avviata dopo l’1.1.2017.
Con l’entrata in vigore dell’inciso “ovvero per i quali sia stato rilasciato il titolo edilizio”, a cura dell’art. 1 co. 68 della l. n. 178/2020, il disposto del co. 1-bis dell’art. 16 del dl n. 63/2013 sembrerebbe consentire di beneficiare del Sismabonus per interventi di miglioramento sismico le cui procedura autorizzatorie siano state avviate prima dell’1.1.2017, purché il titolo edilizio abilitativo alla loro esecuzione sia stato rilasciato successivamente.
Questo significherebbe che le spese sostenute a decorrere dall’1.1.2021, per interventi di miglioramento sismico il cui titolo edilizio abilitativo è stato rilasciato successivamente all’1.1.2017, possono beneficiare del Sismabonus (ivi compreso quello “acquisti”, di cui al co. 1-septies dell’art. 16 del dl n. 63/2013) anche se le procedure autorizzatorie sono state avviate prima dell’1.1.2017.
Deposito asseverazione tecnica iniziale. Per potere usufruire delle aliquote “maggiorate” del Sismabonus previste nel caso di riduzione del rischio sismico, dal punto di vista degli adempimenti tecnici è previsto che il progettista dell’intervento strutturale deve asseverare la classe di rischio dell’edificio prima dei lavori e quella conseguibile dopo l’esecuzione dell’intervento progettato.
In particolare, l’art. 3, comma 3, dm n. 58/2017 prevedeva la contestuale presentazione dell’asseverazione unitamente alla richiesta del titolo abilitativo: un’asseverazione tardiva, in quanto non conforme alle citate disposizioni, non consentiva l’accesso alla detrazione.
Solo successivamente, a seguito delle modifiche effettuate dal dm 9 gennaio 2020, n. 24 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è stato previsto che il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico e l’asseverazione devono essere allegati alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire, al momento della presentazione allo sportello unico competente, per i successivi adempimenti, tempestivamente e comunque prima dell’inizio dei lavori. Questa disposizione è valida per i titoli abilitativi chiesti a partire dalla data di entrata in vigore del provvedimento (16 gennaio 2020). Pertanto anche in questo caso è determinante verificare la data in cui si è dato avvio all’iter amministrativo per capire se una presentazione eventualmente tardiva (purché entro l’inizio dei lavori) possa ritenersi sanata dalla disposizione del dl n. 24 del 2020 o se, invece, la “irretroattività” della disposizione nega la possibilità di usufruire del maggior termine.
Deposito attestazione finale. L’art. 3 del dm n. 58/2017, infine, oltre che in merito al deposito dell’asseverazione del progettista statico, al comma 4 dispone anche il deposito delle attestazioni del direttore dei lavori e del collaudatore statico (quest’ultimo, “ove nominato per legge”) stabilendo che “gli stessi attestano, per quanto di rispettiva competenza, la conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato, come asseverato dal progettista”, prevedendo infine, al successivo comma 5, che “L’asseverazione di cui al comma 2 e le attestazioni di cui al comma 4 sono depositate presso il suddetto sportello unico e consegnate in copia al committente, per l’ottenimento dei benefici fiscali di cui all’articolo 16, comma 1-quater, del citato decreto-legge, n. 63 del 2013”.
Sul punto sembrerebbe esserci una minore rigidità in merito alle tempistiche del deposito (si segnala la risposta Agenzia delle entrate n. 688 del 8.10.2021).
D’altronde il rispetto di tutti i requisiti previsti dalla norma in questa fase è da intendersi già cristallizzato e, pertanto, un eventuale ritardo nel deposito dell’attestazione finale si ritiene non possa pregiudicare la possibilità di usufruire del beneficio fiscale.
Nell’auspicio che la proroga più ampia prevista dal Legislatore – in corso di approvazione – possa consentire adesso di poter ragionare anche su una semplificazione del quadro normativo, non possiamo fare altro che tener ben presenti ed approfondire le tematiche fin qui sintetizzate con riferimento ai singoli casi specifici al fine di non incorrere in spiacevoli conseguenze.
fonte italiaoggi

