CONIUGI CHIAMATI A INDICARE LA PRIMA CASA DALLA LEGGE DI CONVERSIONE DEL DL FISCO-LAVORO
Imu, all’appello per una scelta
Il trattamento agevolato Imu si applica a un solo immobile. La scelta dell’immobile sul quale è possibile fruire del beneficio è demandata ai coniugi. Il limite vale sia se gli immobili sono ubicati nello stesso comune sia se insistono su due comuni diversi. Si pone così la parola fine alle interpretazioni estensive o restrittive che sono state adottate nel corso degli anni sul diritto a fruire dell’agevolazione Imu per i coniugi non formalmente separati o divorziati. È stata, infatti, risolta per via normativa la querelle relativa all’esenzione dal pagamento dell’imposta municipale per l’abitazione principale nei casi in cui i componenti del nucleo familiare abbiano fissato la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi. La novità è contenuta nella legge 215/2021, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 20/12/2021, che ha convertito il dl fisco-lavoro (dl 146/2021).
Con la nuova disposizione, che modifica l’articolo 1, comma 741, lettera b) della legge 160/2019, il legislatore circoscrive il beneficio fiscale a un solo immobile, a scelta dei coniugi, non separati né divorziati, qualora utilizzino immobili diversi, a prescindere dal fatto che siano ubicati nello stesso comune o in comuni diversi. La ratio è quella di porre fine al notevole contenzioso cui ha dato luogo la vexata quaestio.
I limiti all’esenzione tra giurisprudenza e prassi. Com’è noto, per abitazione principale s’intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
Sono esenti gli immobili adibiti a prima casa, tranne quelli iscritti nelle categorie catastali A1, A8 e A9, vale a dire immobili di lusso, ville e castelli, per i quali il trattamento agevolato è limitato all’aliquota e alla detrazione. Il trattamento agevolato si estende anche alle pertinenze, che devono essere classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7.
È opportuno precisare che tutte le norme agevolative sono di stretta interpretazione. Non è possibile andare oltre la loro formulazione letterale e il loro significato. Fino a oggi c’è stata una divergenza di opinioni sull’esenzione Imu per la prima casa di abitazione non solo all’interno della giurisprudenza, ma anche tra questa e il ministero dell’economia e delle finanze. Secondo il ministero il trattamento agevolato deve essere riconosciuto nel caso in cui gli immobili utilizzati dai coniugi siano ubicati in comuni diversi. I giudici di legittimità, invece, hanno assunto una posizione piuttosto rigida, sostenendo che l’agevolazione per l’abitazione principale non può essere riconosciuta se l’immobile non è destinato a residenza e dimora del nucleo familiare. Se i coniugi non sono separati o divorziati l’esenzione non spetta né se è ubicato nello stesso comune di residenza di uno dei coniugi né se si trova in un comune diverso.
Il principio è stato ribadito con l’ordinanza 17408/2021. In particolare, non è consentito all’interessato di fornire alcuna altra prova, per fruire dell’esenzione, diversa rispetto ai requisiti fissati dalla legge. Con questa pronuncia ha chiarito che nel caso in cui due coniugi non separati legalmente abbiano la propria abitazione in due differenti immobili, il nucleo familiare «resta unico, e unica, pertanto, potrà essere anche l’abitazione principale a esso riferibile, con la conseguenza che il contribuente, il quale dimori in un immobile di cui sia proprietario (o titolare di altro diritto reale), non avrà alcun diritto all’agevolazione se tale immobile non costituisca anche dimora abituale dei suoi familiari», non realizzandosi in quel luogo il presupposto della «abitazione principale» del suo nucleo familiare.
La ratio della norma di legge, che fissa le condizioni, è quella di impedire che «la fittizia assunzione della dimora o della residenza in altro luogo da parte di uno dei coniugi crei la possibilità per il medesimo nucleo familiare di godere due volte dei benefici». Dunque, residenza e dimora abituale dei coniugi devono coesistere (Cassazione, ord. 2194/2021). Solo la separazione legale consente a moglie e marito di fruire del trattamento agevolato su due immobili diversi utilizzati come prima casa. Sempre la Suprema corte, con la recente ordinanza 29505 del 22 ottobre 2021, ha stabilito che gli scarsi consumi domestici, e i bassi consumi elettrici, nell’arco di un triennio possono costituire fonte di prova atta a contrastare la presunzione di abituale dimora nel luogo di residenza, a cui l’amministrazione comunale può fare ricorso per disconoscere l’esenzione dal pagamento dell’imposta municipale. Le risultanze anagrafiche hanno solo un valore presuntivo relativamente al luogo di residenza effettiva e possono essere superate da una prova contraria, che può essere desunta dal giudice da qualsiasi fonte di convincimento.
Sussistono dei limiti per l’abitazione principale anche per quanto concerne il numero delle unità immobiliari da destinare a questo fine. La prima casa deve essere costituita da una sola unità immobiliare iscritta o iscrivibile in catasto, indipendentemente dal fatto che vengano utilizzati più immobili. Altrimenti, i singoli immobili sono soggetti a imposizione autonomamente, in base alla propria rendita. Ormai è chiaro che l’uso di fatto di due immobili non consente di fruire dell’esenzione dal pagamento per entrambi. La prima casa deve essere costituita solo da un immobile. Per avere diritto all’agevolazione su immobili diversi, il contribuente deve provvedere al loro all’accatastamento unitario. Altrimenti, le singole unità immobiliari vanno assoggettate separatamente a imposizione. Il contribuente può scegliere quale delle unità immobiliari destinare ad abitazione principale (Cassazione, ord. 17408/2021).
In passato ci sono state interpretazioni divergenti tra Cassazione e ministero dell’economia e delle finanze anche su questo tema. Per la Cassazione (sent. 25902/2008; 3339 e 12269/2010) quello che contava era l’effettiva utilizzazione come abitazione principale dell’immobile complessivamente considerato, a prescindere dal numero delle unità catastali. Diversa era l’interpretazione ministeriale (circ. 3/2012), che oggi è in linea con la tesi della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la prima casa deve essere costituita da una sola unità immobiliare iscritta o iscrivibile in catasto, indipendentemente dal fatto che venga utilizzato più di un fabbricato.
fonte sole24h

