Edilizia libera. Anche dal fisco
Dal rifacimento del bagno, al cambio di infissi e caldaie: gli interventi in edilizia libera dribblano gli obblighi imposti dal decreto anti-frodi per la cessione dei crediti fiscali derivanti dai bonus casa. Nel disegno di legge di bilancio spicca infatti la modifica all’articolo 121 del dl 34/2020, norma da pochissimo stravolta dal decreto anti-frodi (dl 157/2021), che prevede la disapplicazione dei nuovi adempimenti richiesti per le cessioni dei citati crediti, ovvero l’obbligo di asseverazione della congruità delle spese sostenute ed il vincolo di apporre il visto di conformità, se si tratta di interventi in edilizia libera o se di importo entro i 10.000 euro.

Le opere in edilizia libera, come specificato nel neo comma 1-ter dell’articolo 121 in commento, sono quelle effettuate ai sensi dell’articolo 4 del dpr 380/2001 (il testo unico in materia di edilizia – TUE), del decreto del Ministero delle Infrastrutture del 2 marzo 2018 e delle varie normative regionali. Tra i vari interventi elencati, molti sono quelli che generano tax credit cedibili tra cui, uno dei principali, è quello relativo agli interventi necessari per rinnovare ed integrare i servizi igienico/sanitari ai sensi dell’articolo 3 c.1 lettera a) del dpr 380/2001. Differentemente invece, la realizzazione ex novo di un bagno ricade tra gli interventi di manutenzione straordinaria per cui occorrono abilitazioni amministrative ai sensi dell’articolo 3 c.1 lettera b) del TUE dunque operazione “non cedibile” senza asseverazioni e visto di conformità.

Dovrebbero inoltre rientrare nell’ambito delle spese detraibili e trasferibili senza vincoli, se effettuate nelle parti comuni, benché elencate nel TUE tra gli interventi di manutenzione ordinaria, anche quelle sostenute per la messa a norma dell’impianto elettrico e dell’impianto per la distribuzione e l’utilizzazione di gas metano. Queste opere infatti ricadono tra gli interventi di cui ai all’articolo 3 c.1 let. a) TUE, ovvero di manutenzione ordinaria in edilizia libera, ma vengono anche elencate nella guida dell’agenzia delle entrate tra gli interventi che danno diritto comunque a detrazione. Via libera invece senza alcun dubbio e senza i vincoli dell’anti-frodi alle cessioni relativi ai crediti fiscali prodotti da spese sostenute per c.d. efficientamento energetico. La sostituzione degli infissi rientra infatti a pieno titolo tra gli interventi in edilizia libera ai sensi articolo 3 c.1 let. a) TUE, così come rientra anche la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, l’installazione di pompe di calore di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW (art. 6 comma 1 lett. a-bis) del TUE) ed anche l’installazione o sostituzione, rinnovamento di pannelli solare, fotovoltaici e generatori microeolici. In questo caso ovviamente per cedere tali crediti è fondamentale che gli interventi elencati siano effettivamente detraibili ai sensi della normativa vigente (art.1 commi da commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e art.14 dl 63/2013) con rispetto dei relativi obblighi disposti ovvero l’invio della comunicazione all’Enea (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) ed il possesso di eventuali asseverazioni tecniche o documenti sostitutivi necessari.

E’ opportuno segnalare che la disapplicazione degli obblighi previsti dal dl anti-frodi ed introdotti all’articolo 121 comma 1-ter dl 34/2020 (il decreto rilancio) vale anche per le operazioni di sconto-fattura, ovvero le cessioni dirette di crediti tra committenti e fornitori, estremamente comuni soprattutto per i citati interventi di risparmio energetico. Quindi, anche queste tipologie di operazioni, se in edilizia libera viaggiano senza i nuovi obblighi, differentemente, se effettuabili necessariamente solo post l’ottenimento di permessi amministrativi, sono cedibili senza vincoli solo se di importo massimo entro i 10.000 euro.

italiaoggi