La detraibilità dei costi per avere la conformità punta alle spese già sostenute
La detraibilità dei costi per i visti di conformità e per le asseverazioni dei bonus diversi dal 110% in cerca di una data di effetto. Preso atto della norma di interpretazione autentica contenuta in uno degli emendamenti alla legge di bilancio 2022 che stabilisce la detraibilità, sulla base dell’aliquota prevista per le singole agevolazioni fiscali, delle spese sostenute per il rilascio del visto e delle asseverazioni e attestazioni, resta infatti da stabilire se la stessa varrà soltanto per le spese sostenute a far data dal 1° gennaio 2022 o potrà “coprire” anche quelle già sostenute dalla data di entrata in vigore del c.d. decreto antifrodi.
La questione non è affatto di poco conto.
Se la soluzione che verrà adottata dal legislatore è quella di coprire fin dall’origine la detraibilità di tali spese, che appare la più logica anche da un punto di vista strettamente interpretativo, ecco che per molti contribuenti potrebbe aprirsi la possibilità di recuperare i costi già sostenuti per tali nuovi obblighi.
Se invece la scelta dovesse essere quella di consentire la detrazione soltanto delle spese sostenute a far data dal 1° gennaio 2022 – data di entrata in vigore della generalità delle norme contenute nella legge di bilancio – si creerebbe invece una disparità di trattamento a carico dei contribuenti che, sulla base delle novità introdotte dal decreto antifrodi, hanno dovuto sostenere tali spese a partire dal 12 novembre scorso.
Quello della decorrenza delle nuove disposizioni in tema di detraibilità delle spese necessarie alla cessione a terzi e lo sconto in fattura dei bonus edilizi diversi dal 110%, è un tema interessante anche alla luce dell’eliminazione dell’obbligo di visto e asseverazione per gli interventi di importo inferiore a 10.000 euro e per le opere eseguite in attività edilizia libera.
L’esenzione da visto di conformità e asseverazione sulla congruità dei costi è infatti prevista nello stesso emendamento alla legge di bilancio, per i lavori che sono inquadrati come attività edilizia libera (dall’articolo 6 del T.U. dell’edilizia, dal Glossario dell’attività edilizia libera di cui al Dm Infrastrutture 2 marzo 2018 o dalle normative regionali), o nei casi in cui l’importo complessivo degli interventi eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, siano di importo complessivo non superiore a 10.000 euro.
In queste ipotesi risulta infatti evidente che la non obbligatorietà del visto di conformità e delle attestazioni e asseverazioni tecniche, non possa che avere un effetto a posteriori.
Se è infatti vero che dall’entrata in vigore del decreto antifrodi – che di fatto verrà abrogato e inserito nella legge di bilancio 2022 – tutti i contribuenti che hanno optato per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, hanno dovuto apporre sia il visto di conformità che l’attestazione sulla congruità dei costi a prescindere dal tipo e dall’importo dei lavori effettuati, è altrettanto vero che dette spese non hanno contributo alla determinazione del credito d’imposta spettante.
Con l’approvazione della legge di bilancio tali ulteriori costi si riveleranno non solo inutilmente sostenuti, ma anche irrecuperabili perché ritenuti sempre e comunque non detraibili nel caso degli specifici interventi da ultimo descritti.
Le disposizioni in commento devono essere comunque salutate con favore perché vanno nella giusta direzione recependo le istanze degli operatori del settore e semplificano, per quanto possibile, le procedure di cessione o sconto in fattura dei bonus diversi dal 110%.
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