LA TESI DELLE ENTRATE: INTEGRAZIONE O AUTOFATTURA A SECONDA DELLA NATURA DELL’OPERAZIONE

Reverse charge con distinguo tra acquisti interni o esterni

Pagine a cura di Franco Ricca

L’introduzione della fatturazione elettronica non ha riflessi diretti sugli adempimenti in materia di inversione contabile del cessionario/committente, il quale deve provvedere all’integrazione della fattura oppure all’emissione dell’autofattura, a seconda della nazionalità del fornitore. Dal 2019, tuttavia, per le operazioni «interne» sarà possibile transitare dal sistema di interscambio, emettendo un documento informatico sostanzialmente identico all’autofattura, mentre quelle «esterne» (ossia gli acquisti effettuati presso fornitori non stabiliti in Italia) dovranno essere segnalate all’Agenzia delle entrate con la nuova comunicazione mensile istituita dalla legge n. 205/2017. È quanto si ricava da una risposta fornita dall’Agenzia delle entrate in occasione del videoforum di ItaliaOggi sulla fatturazione elettronica, del 15 novembre scorso.

Come è noto, in deroga al principio per cui debitore dell’Iva è lo stesso soggetto passivo che effettua l’operazione imponibile, cioè il fornitore dei beni o dei servizi, il quale deve addebitare l’imposta al cessionario o committente, in determinate ipotesi è quest’ultimo a dover assolvere il tributo con il meccanismo dell’inversione contabile. Tale meccanismo risponde a finalità antifrode nel caso delle operazioni «interne» indicate nell’art. 17, quinto e sesto comma, e nell’art. 74, settimo e ottavo comma, del dpr n. 633/72 (elencate nella tabella); ha invece scopi di semplificazione nel caso delle operazioni transfrontaliere.

Inversione contabile «di sistema». Cominciando dalla seconda ipotesi, ossia dall’inversione contabile «di sistema» (tralasciando gli acquisti intracomunitari, che rappresentano una categoria a se stante), il secondo comma dell’art. 17 del dpr n. 633/72 stabilisce che, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in Italia da soggetti esteri, gli obblighi d’imposta sono adempiuti dai cessionari o committenti se soggetti passivi nel territorio dello stato: l’imposta è pertanto auto-applicata dal destinatario.

Di conseguenza, il cedente o prestatore estero, quand’anche abbia in Italia un rappresentante fiscale, oppure una posizione Iva accesa direttamente, oppure una stabile organizzazione, non può emettere fattura con addebito dell’Iva verso soggetti passivi stabiliti (fa eccezione l’ipotesi in cui egli disponga di una stabile organizzazione che partecipa alla realizzazione dell’operazione, nel qual caso gli obblighi d’imposta sono a carico della stabile organizzazione, che deve assolverli nei modi ordinari). Resta ferma, naturalmente, la possibilità per il fornitore estero di emettere fattura ai fini commerciali e amministrativi, anche in ottemperanza all’obbligo comunitario previsto dall’art. 219-bis della direttiva Iva, specificando sul documento che l’imposta è dovuta dal destinatario ai sensi dell’art. 17, secondo comma.

Modalità dell’inversione contabile: autofattura o integrazione. Dal punto di vista materiale, il cessionario/committente tenuto ad applicare l’imposta con il meccanismo dell’inversione contabile deve alternativamente

– emettere l’autofattura, se il fornitore estero è un soggetto extraUe;

– integrare la fattura del fornitore estero, se questi è invece un soggetto Ue.

Anche se conducono a identico risultato, le due modalità pratiche risentono di alcune differenze della disciplina degli adempimenti:

– l’autofattura va emessa al momento di effettuazione dell’operazione e va poi registrata a debito entro 15 giorni dall’emissione, con riferimento al mese di emissione; fanno eccezione le prestazioni di servizi c.d. «generiche», per le quali l’autofattura può essere emessa entro il termine dilatorio del giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, anche se va però poi registrata entro lo stesso termine ma con riferimento al mese di effettuazione dell’operazione

– la fattura del fornitore Ue, invece, va integrata e registrata a debito entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento, ai sensi degli artt. 46 e 47 del dl n. 331/93.

La comunicazione all’Agenzia delle entrate. Per queste operazioni, nell’ambito della normativa che ha generalizzato dal 2019 l’obbligo di fatturazione elettronica per i soggetti residenti o stabiliti in Italia, è stato istituito, con la stessa decorrenza, un nuovo adempimento di comunicazione all’Agenzia delle entrate. Il comma 3-bis dell’art. 1 del dlgs n. 127/2015, inserito dalla legge n. 205/2017, stabilisce infatti che i soggetti residenti o stabiliti in Italia devono trasmettere telematicamente all’Agenzia i dati relativi alle cessioni di beni ed alle prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche. La trasmissione della comunicazione, secondo le specifiche tecniche allegate al provvedimento dell’Agenzia del 30 aprile 2018, va effettuata con cadenza mensile, entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l’operazione.

In sostanza, il cessionario/committente nazionale, a prescindere dalle modalità di assolvimento dell’imposta (autofattura o integrazione), è tenuto a inviare i dati dell’operazione all’Agenzia delle entrate con la suddetta comunicazione.

Dovrebbe essere possibile che il fornitore estero, se identificato in Italia, emetta fattura elettronica conforme alle nuove regole (formato xml e trasmissione mediante il sistema di interscambio): in tal caso, il cessionario/committente non potrebbe assolvere l’imposta mediante integrazione della fattura, ma dovrebbe necessariamente ricorrere alla modalità alternativa prevista per gli acquisti in regime di inversione contabile «interna» (o antifrode), illustrata nella pagina successiva. Sembra corretto concludere che, in questo caso, l’adempimento della comunicazione possa essere evitato qualora si provveda a trasmettere al Sdi il documento informatico al quale si è accennato in apertura.

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