L’Iva sui voucher «monouso» scatta all’emissione
Il momento impositivo dei «multiuso» è l’utilizzo Esclusi i buoni pasto
Lo schema di decreto legislativo sul trattamento Iva dei cosiddetti voucher, o buoni-corrispettivo, approda al Consiglio dei ministri, con qualche novità che dovrebbe scattare già dal 1° gennaio 2019. Dopo l’esame preliminare è attesa infatti per mercoledì l’approvazione definitiva della bozza di decreto chiamato a regolare la materia in attuazione alla Direttiva (Ue) 2016/1065. Qualora venisse confermato lo schema originario, tuttavia, le novità non dovrebbero toccare i buoni pasto che continueranno ad essere assoggettati alla disciplina prevista per le prestazioni di servizi sostitutivi di mense aziendali.
Di particolare importanza per orientare gli operatori in considerazione del diverso regime Iva applicabile dal prossimo anno, sono le definizioni di “buono” previste dal decreto: si tratta di uno strumento che contiene l’obbligo di essere accettato quale corrispettivo totale o parziale a fronte di una cessione di beni o prestazione di servizi, nel quale sono indicati l’oggetto della prestazione, le identità dei prestatori e le condizioni generali di utilizzo.
Detto questo, sarà fondamentale verificare se il voucher sia qualificabile come “monouso” o “multiuso”. Nel primo caso, si ha un buono per il quale al momento dell’emissione sono noti non solo tutti gli elementi necessari alla fatturazione (natura, qualità, quantità dei beni e dei servizi oggetto dell’operazione), ma anche la disciplina Iva applicabile alla prestazione sottesa. Per questa tipologia di buoni, la direttiva anticipa il momento impositivo Iva all’emissione e successivo trasferimento.
Il voucher “multiuso”, invece, rappresenta una categoria residuale (comprendendo tutti i buoni diversi dal primo). Per questo, il momento impositivo scatta con l’utilizzo e, pertanto, ogni precedente trasferimento, inclusa la sua emissione, è irrilevante ai fini Iva.
Dal 1° gennaio, la differenza tra le due categorie di buoni diventerà particolarmente rilevante poiché nel caso dei buoni monouso gli operatori dovranno anticipare l’Iva al momento dell’emissione o cessione. Si tratta evidentemente di una modifica importante, in quanto ad oggi, a prescindere dalla tipologia di voucher, l’Iva viene assolta al momento dell’utilizzo del buono.
Alcune questioni restano ancora aperte, sulle quali potrebbe auspicarsi un documento di prassi. Un punto da chiarire riguarda le operazioni rientranti nell’ambito di applicazione del nuovo regime Iva voucher previsto dalla direttiva. Mentre quest’ultima sembrerebbe richiamare le sole operazioni imponibili (riferendosi alle condizioni di certezza, richieste all’emissione: luogo e Iva dovuta in base all’operazione sottesa), lo schema di decreto si estenderebbe anche alle operazioni esenti, non imponibili e non soggette. Ulteriore questione riguarda i trasferimenti di buoni aventi ad oggetto cessioni di beni o prestazioni di servizi a cui sono applicabili i regimi speciali (ad esempio monofase), o per le quali l’Iva non sia dovuta (regime dei minimi), che, a rigore, dovrebbero restare escluse dall’ambito applicativo della disciplina.
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Gabriele Sepio
Gianpaolo Sbaraglia

