Definibili anche i contenziosi in cui il Fisco ha vinto in parte
Il tributo è ridotto per la parte favorevole al contribuente
Risolti i dubbi sulla definizione delle liti per le soccombenze parziali: con un emendamento approvato nei giorni scorsi, il decreto fiscale disciplinerà anche i casi in cui l’ultima pronuncia sia parzialmente favorevole. Il vigente articolo 6 del decreto legge 119/2018, non prevede le modalità di definizione delle liti in caso di soccombenza parziale.
Con l’emendamento viene esplicitamente previsto che in caso di accoglimento parziale o comunque di soccombenza ripartita tra contribuente e agenzia delle Entrate, l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni è dovuto per intero relativamente alla parte di atto confermata dalla pronuncia e, in misura ridotta, secondo le disposizioni che ordinariamente regolano la definizione, per la parte di atto annullata.
In concreto, per calcolare la quota dovuta per aderire alla definizione della lite, occorrerà verificare se l’ultima pronuncia al 24 ottobre sia stata emessa da Ctp o da Ctr e poi calcolare la parte di soccombenza.
Da ricordare che secondo le nuove regole contenute in altri emendamenti già approvati, la definizione in caso di sentenza favorevole della Ctp, avviene con il pagamento del 40% delle imposte pretese, in ipotesi di sentenza favorevole della Ctr il 15%, mentre in caso di soccombenza integrale è dovuto il 100%.
Così, ad esempio, se la decisione di primo grado ha confermato la debenza di 400 per imposte rispetto ai 1.000 pretesi con l’atto impugnato, il totale dovuto per la definizione è 640 (il 40% della parte annullata di 600 + il 100% della parte di soccombenza di 400, quindi 240+400). Se, invece, la sentenza è della Ctr, per la definizione sono dovuti 490: 15% di 600 (parte annullata) + 100% di 400 (parte confermata).
Analoghe considerazioni, valgono nelle ipotesi in cui la lite riguardi solo sanzioni non collegate al tributo. Il contribuente dovrà versare il 40% sulla parte di soccombenza e il 15% sulla parte annullata.
Qualche dubbio potrebbe sorgere, invece, per i casi in cui la sentenza sia divenuta parzialmente definitiva per rinuncia da parte dell’Agenzia di qualche eccezione.
Considerando l’esempio precedente, si ipotizzi che dinanzi all’appello del contribuente sui 400 di soccombenza, l’Ufficio non abbia proposto appello incidentale per i 600, così facendo diventare definitiva quella parte della pronuncia.
È verosimile che per la definizione della lite occorrerà versare solo 400 (ossia il 100% della parte di soccombenza) essendo l’unica somma ancora pendente. Infatti in questa ipotesi non c’è più una lite pendente per la parte relativa ai 600 che diventa quindi estranea al nuovo istituto.
Medesime considerazioni dovrebbero valere nel caso in cui l’Ufficio abbia parzialmente annullato l’atto impugnato nel corso del contenzioso con una formale autotutela ovvero in occasione della costituzione in giudizio. Anche per tali importi infatti non c’è più una lite pendente in quanto la pretesa dell’Agenzia è venuta meno per gli importi annullati
Analogamente, se viene depositata una sentenza della Cassazione prima della presentazione della domanda di definizione, con la quale per una parte viene disposto il rinvio e per un’altra vi è una decisione definitiva, solo sul rinvio si dovranno applicare le nuove regole, in quanto sulla decisione definitiva non sarà possibile alcuna definizione della lite, mancando la pendenza della lite.
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Laura Ambrosi

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