La pace fiscale si ingarbugliaPagina a cura di Giuliano Mandolesi
aaa
La pace fiscale è entrata in un labirinto di scadenze e scontistiche. Con gli emendamenti approvati in senato al decreto fiscale dl 119/2018 (ora all’esame della camera) il legislatore, se da un lato raggiunge l’obbiettivo di ridefinire e chiarire alcuni importanti aspetti della disposizione sulla pacificazione fiscale, dall’altro genera però un vero e proprio groviglio tra percentuali di sconto e date di scadenza di non facile comprensione e gestione da parte dei contribuenti.

Definizione dei Pvc. La rottamazione dei Pvc, ovvero i verbali coi quali si conclude l’attività di controllo svolta dagli uffici dell’Agenzia delle entrate o dalla Guardia di finanza in caso di verifica fiscale presso la sede del contribuente, è una procedura completamente lasciata alla gestione degli interessati, sia per quanto riguarda la liquidazione delle imposte dovute sia per la scelta della struttura del piano di rateizzazione (si veda ItaliaOggi del 7/12/2018). I contribuenti che intendono accedere alla definizione agevolata dei Pvc dovranno presentare dichiarazione integrativa entro il 31 maggio 2019 accogliendo integralmente o parzialmente i rilievi del verificatore, autoliquidando le imposte dovute e versando le stesse (sempre entro 31/5/2019) senza corrispondere però interessi o sanzioni. È inoltre prevista la possibilità di effettuare il pagamento con un piano di dilazione di 20 rate trimestrali, sempre autodeterminato dai contribuenti che dovranno inoltre applicare in autonomia gli interessi dovuti su ogni singola rata. Per rendere più agevole il lavoro dei soggetti interessati, nel passaggio in senato sono state introdotte disposizioni in merito ai termini e alla determinazione quantitativa delle rate successive alla prima stabilendo che le stesse dovranno essere versate necessariamente entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre e che sul relativo importo siano applicati gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine del pagamento della prima rata stessa. In caso di inadempimenti delle rate successive alla prima, il cui mancato pagamento fa «saltare» completamente l’agevolazione, si applicheranno le disposizioni dell’articolo 15-ter del dpr 602/1973 ovvero in caso di omesso versamento di una rata entro il termine di pagamento di quella successiva si avrà la decadenza dal beneficio della rateazione e l’iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (il 30%) è aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta. Per espressa previsione normativa, il versamento delle imposte autoliquidate non potrà essere effettuato utilizzando crediti fiscali in compensazione.

La rottamazione delle cartelle. La terza edizione della rottamazione delle cartelle, clone parziale delle precedenti due, dopo il passaggio in senato subisce 3 rilevanti cambiamenti e il primo, nonché principale, riguarda il piano rate. La nuova versione del comma due dell’articolo 3 del decreto fiscale sebbene non modifichi l’arco temporale quinquennale concesso per la rateizzazione aumenta però il numero di rate all’interno del piano che passano dalle precedenti 10 a ben 18, di cui le prime due con scadenza 31 luglio e 30 novembre 2019 e le restanti 16 nei successivi 4 anni con termine 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno fino al 2023. Sebbene la novazione vada incontro alle esigenze dei contribuenti in crisi di liquidità che potranno versare rate di importi inferiori, dall’altro lato complica il sistema dei pagamenti e aumenta il rischio di eventuali dimenticanze visto il numero di scadenze praticamente raddoppiato. Anche per risolvere questa problematica, il legislatore ha introdotto la seconda novità: il lieve ritardo infatti, non contemplato nelle precedenti rottamazioni, è permesso invece con la rottamazione Ter grazie a un emendamento che consentirà di effettuare i versamenti con un massimo di 5 giorni di differimento rispetto la naturale scadenza della rata senza incorrere in sanzioni o rendere inefficace il beneficio dalla definizione agevolata. Terza e ultima novità introdotta nell’iter di conversione, riguarda l’inserimento della lettera f-bis) del comma 10 che consentirà il rilascio immediato del Durc alla sola presentazione dell’istanza di adesione alla definizione agevolata. Tale ulteriore agevolazione opera una deroga al principio generale in base al quale, in caso di inadempimento degli obblighi di versamento dei contributi, il Durc è rilasciato solo successivamente all’adozione di un provvedimento di rateizzazione, adozione che, peraltro, secondo le determinazioni in materia dell’Inps, non si considera perfezionata prima del pagamento della prima rata.

Liti pendenti. Diventa ancora più conveniente la definizione delle liti pendenti ovvero la possibilità di chiudere le controversie con l’Agenzia delle entrate senza pagare interessi e sanzioni. Rispetto la versione nativa della norma, gli emendamenti presentati intervengono aumentando notevolmente la scontistica concessa ai contribuenti che varia a seconda del risultato ottenuto nei gradi di giudizio. I contribuenti con unicamente sentenza a favore in primo grado (depositata entro il 24/10/2018) potranno infatti chiudere la controversia versando il 40% del tributo richiesto (invece del precedente 50%) mentre in caso di vittoria in commissione tributaria regionale, il secondo grado, pagando il solo 15% (invece del 20%). Ma non è tutto. La scontistica infatti aumenta ulteriormente in caso di doppia vittoria, sia in commissione tributaria regionale sia provinciale, con possibilità di chiudere la lite versando solo il 5% del valore della controversia.

Inoltre, c’è la possibilità di definire le controversie pendenti in primo grado pagando il 90% del valore della controversia mentre resta invece invariato lo stralcio delle sole sanzioni e degli interessi nei casi di soccombenza del contribuente nei gradi di giudizio. Sempre con emendamento viene inoltre introdotta una specifica disposizione chiarificatrice che regolamenta la casistica dell’accoglimento parziale del ricorso, o comunque di soccombenza ripartita tra i «litiganti» con puntale indicazione che per tali fattispecie è dovuto per intero l’importo del tributo relativo alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale (quella favorevole all’Agenzia), mentre per la parte annullata (a favore del contribuente) è applicabile lo scontistica del 40% o 15% a seconda del grado di giudizio. Anche per la chiusura delle controversie tributarie, la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata entro il 31 maggio 2019. In questo caso però la dilazione è concessa unicamente nel caso in cui gli importi dovuti superino i mille euro, ed è stabilita in un massimo di venti rate trimestrali. Il termine di pagamento delle rate successive alla prima scade il 31 agosto, 30 novembre, 28 febbraio e 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2019 e sulle rate successive alla prima, si applicheranno gli interessi legali calcolati dal 1° giugno 2019 alla data del versamento.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Mostra i commenti sul post