Eco-sisma bonus con fisco softPagina a cura di Sandro Cerato
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La cessione del credito riferito alla detrazione per le spese di riqualificazione energetica e per gli interventi antisismici non è soggetta a imposta di registro, trattandosi di atti e documenti relativi all’attuazione del rapporto tributario (esclusi dall’obbligo di registrazione ai sensi dell’articolo 5 della Tabella allegata al dpr n. 131/86). È quanto emerge dalla risoluzione n. 84/E dello scorso 5 dicembre 2018, con cui l’Agenzia delle entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in relazione alle modalità che devono essere seguite per la cessione del credito riferito alla detrazione d’imposta conseguente agli interventi di cui agli articoli 14 e 16 del dl n. 63/2013. In tali disposizioni sono rispettivamente disciplinati gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti, nonché quelli finalizzati alla riduzione del rischio sismico, per i quali i beneficiari possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per la cessione del credito ai propri fornitori ovvero a soggetti terzi. L’Agenzia ricorda preliminarmente che con i provvedimenti direttoriali 8 giugno 2017 e 28 agosto 2017 sono state disciplinate le modalità attuative della cessione del credito corrispondente alle detrazioni spettanti per gli interventi sopra citati effettuati sulle parti comuni degli edifici, mentre con le successive circolari n. 11/E del 18 maggio 2018 e n. 17/E del 23 luglio 2018 sono stati forniti chiarimenti in merito all’ambito applicativo della cessione del credito in commento.
Il primo aspetto oggetto di chiarimento da parte dell’Agenzia riguarda la procedura che deve essere seguita dal condomino per la cessione della detrazione a lui spettante (calcolata o sulla base della delibera assembleare per l’esecuzione dei lavori, ovvero sulla base delle spese sostenute nel periodo d’imposta dal condominio). In particolare, il condominio che cede il credito, se i dati non sono già presenti nella delibera condominiale, comunica all’amministratore di condominio, entro il 31 dicembre del periodo d’imposta in cui è stata sostenuta la spesa, l’avvenuta cessione del credito e la relativa accettazione da parte del cessionario, indicando la denominazione e il codice fiscale di quest’ultimo, oltre al proprio nome, cognome e codice fiscale. Dal canto suo, l’amministratore del condominio deve comunicare all’Agenzia delle entrate negli stessi termini disciplinati dal decreto ministeriale 1° dicembre 2016, i seguenti dati: l’accettazione del cessionario, la denominazione e il codice fiscale di quest’ultimo e l’ammontare del credito d’imposta ceduto sulla base delle spese sostenute dal condominio entro il 31 dicembre dell’anno precedente. Inoltre, lo stesso amministratore del condominio deve consegnare al condomino la certificazione delle spese a lui imputabili indicando anche il protocollo telematico con il quale ha effettuato la comunicazione all’Agenzia delle entrate. Sul punto, la risoluzione n. 84/E ricorda che il mancato invio da parte dell’amministratore del condominio della predetta comunicazione all’Agenzia delle entrate rende inefficace la cessione del credito da parte del condomino. Per quanto riguarda l’utilizzo del credito da parte del cessionario, l’Agenzia precisa quanto segue:
– il credito diviene disponibile per il cessionario a partire dal 10 marzo del periodo d’imposta successivo a quello in cui il condominio ha sostenuto la spesa, ed a condizione che il condomino cedente abbia contribuito al relativo sostenimento per la parte non ceduta sotto forma di credito d’imposta;
– il cessionario può utilizzare il credito in compensazione o può cederlo in tutto o in parte, dopo che lo stesso credito è divenuto disponibile. In merito a tale ultimo aspetto, il cessionario deve darne comunicazione all’Agenzia delle entrate utilizzando le funzionalità telematiche rese disponibili dalla stessa Agenzia.
Passando alle modalità di cessione del credito in questione, l’Agenzia osserva che la normativa non prevede alcun obbligo di forma per la cessione, fermo restando l’obbligo di comunicazione all’Agenzia dell’avvenuta cessione da parte del condominio o del condomino incaricato. Tale aspetto si riflette sulle conseguenze in tema di applicazione dell’imposta di registro, circostanza sulla quale l’Agenzia delle entrate ritiene che all’atto di cessione del credito corrispondente alla detrazione, ove redatto in forma scritta, trovi applicazione la previsione recata dall’art. 5 della Tabella allegata al dpr n. 131 del 1986, riguardante gli atti per i quali non vi è l’obbligo di richiedere la registrazione. Si ricorda che tale disposizione prevede che non sono soggetti all’obbligo di registrazione gli «atti e documenti formati per l’applicazione, riduzione, liquidazione, riscossione, rateazione e rimborso delle imposte e tasse da chiunque dovute» (cfr. articolo 5 della Tabella, allegata al dpr n. 131 del 1986). In merito all’ambito applicativo di tale disposizione, l’Agenzia osserva che la stessa intende esonerare dall’obbligo di registrazione tutti gli atti e documenti relativi all’attuazione del rapporto tributario, in ogni sua fase, comprendente «l’applicazione, riduzione, liquidazione, riscossione, rateazione e rimborso delle imposte(…)». Più in particolare, il diritto alla detrazione è un elemento di tale rapporto, in quanto lo stesso nasce per effetto dell’applicazione di una norma tributaria e si esercita al momento della liquidazione dell’imposta. La circostanza che la cessione del credito corrispondente alla detrazione d’imposta sia consentita in via facoltativa non fa venir meno le caratteristiche descritte, poiché tramite tale cessione, infatti, il legislatore consente, semplicemente, l’utilizzo del credito corrispondente alla detrazione a un soggetto diverso dal titolare della posizione tributaria che ha dato origine alla detrazione.
Infine, l’Agenzia precisa che l’atto di cessione non è soggetto all’obbligo di registrazione neanche laddove lo stesso dovesse rivestire la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, in base a quanto previsto dall’art. 7 del dpr n. 131 del 1986, secondo cui «per gli atti indicati nella tabella allegata al presente testo unico non vi è obbligo di chiedere la registrazione neanche in caso d’uso, se presentati per la registrazione, l’imposta è dovuta in misura fissa.

