Più intestatari solo nei documenti B2C
Fattura elettronica
per più cointestatari
D Se una prestazione viene resa nei confronti di più privati (per esempio le prestazioni che sono state rese da un notaio ai comproprietari di un medesimo immobile, agli eredi per le pratiche di successione o quelle rese da un perito con riferimento ad un terreno indiviso o ad attività rese in ambito di pratiche legali o di consulenze fiscali o anche prestazioni edili per ristrutturazioni edilizie, risparmio energetico o intermediazione immobiliare), sarà possibile emettere una sola fattura elettronica intestata a tutti i cointestatari, come avveniva con la fattura cartacea?
r L’agenzia delle Entrate nella risoluzione 87/E del 5 luglio 2017 ha ritenuto non plausibile l’emissione di una fattura cointestata verso cessionari/committenti soggetti passivi Iva (B2B). Di contro, è consentito nei confronti di privati consumatori (B2C), riportando i dati di uno solo dei soggetti nella sezione “Identificativi Fiscali”.
Pertanto, nell’ottica dell’e-fattura, in riferimento a questi ultimi soggetti, si ritiene possibile emettere la fattura elettronica nei confronti di un unico intestatario e riportare nell’Xml della fattura elettronica i dati degli altri cointestatari, utilizzando uno dei campi facoltativi relativi ai dati generali della fattura (ad esempio “Causale”).
In tal modo, verrà data evidenza in fattura della presenza degli altri soggetti destinatari.
Federica polsinelli
benedetto santacroce
Fatture differite e Sdi
D Dal 1° luglio 2019, una fattura immediata emessa ad esempio con data 18 luglio deve essere inviata allo Sdi entro le ore 24 del 19 luglio? O ancora: una fattura differita emessa con data 7 agosto
(competenza luglio) deve
essere inviata allo Sdi entro
le ore 24 dell’8 agosto?
r L’articolo 21 del decreto Iva prevede che una fattura elettronica è emessa all’atto della sua trasmissione.
A partire dal 1° luglio 2019, il comma 4 dell’articolo 21 del Dpr 633/1972, che oggi prevede l’obbligo di emissione della fattura immediata entro le ore 24 del giorno di effettuazione dell’operazione, viene modificato prevedendo che «la fattura è emessa entro 10 giorni dal momento di effettuazione dell’operazione».
Dunque la fattura potrà essere inviata allo Sdi entro 10 giorni dall’effettuazione dell’operazione.
Nessuna novità, invece, per le fatture differite che possono essere sempre emesse entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
ALESSANDRA CAPUTO
GIAN PAOLO TOSONI
Liquidazione Iva
D Le fatture emesse, per esempio, il 10 febbraio 2019 ma di competenza gennaio 2019, dovranno andare nella liquidazione Iva di gennaio o quella di febbraio?
r L’articolo 23, comma 1 del Dpr 633/1972, come modificato dall’articolo 11 del Decreto legge 119/2018, stabilisce che le fatture emesse devono essere registrate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione facendo «riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni».
Ciò, come precisato nella relazione illustrativa al decreto legge 119/2018, consente al fornitore di liquidare correttamente l’Iva a debito nel periodo di competenza dell’operazione.
Pertanto, tornando all’esempio formulato nel quesito, le fatture emesse il 10 febbraio 2019, ma di competenza del mese di gennaio 2019, vanno inserite nella liquidazione del mese di gennaio.
Questa regola subisce un’eccezione per le cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente (articolo 21, comma 4 lettera b).
In tal caso, l’esigibilità dell’Iva è spostata in avanti, in quanto le «fatture sono registrate entro il 15 del mese successivo a quello di emissione e con riferimento al medesimo mese» (articolo 23, secondo periodo).
PAOLO CENTORE
Tempi di emissione
D Dal termine del servizio, quanti giorni ho per l’emissione della fattura?
Ad esempio, se concludo il servizio il 31 gennaio 2019, quanti giorni ho per l’emissione della fattura?
r Per le prestazioni di servizi il momento impositivo coincide con il pagamento del corrispettivo. Detto questo, per limitare gli effetti negativi derivanti da possibili ritardi nell’adeguamento dei sistemi informatici al nuovo obbligo di fatturazione elettronica, il decreto legge 119/2018 stabilisce che per il primo semestre del 2019 (per i trimestrali) e fino a settembre 2019 (per i mensili) non siano applicate sanzioni se la fattura è emessa in formato elettronico entro il termine di effettuazione della liquidazione Iva del periodo di riferimento.
Il decreto prevede inoltre che si applichino le sanzioni ridotte dell’80% nei casi in cui la fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione Iva relativa al periodo successivo.
A partire dal 1° luglio 2019 la fattura immediata potrà essere emessa entro 10 giorni dal momento di effettuazione dell’operazione (che nel caso dei servizi coincide con il pagamento del corrispettivo). In tali casi, la data di effettuazione, diversa da quella di emissione, dovrà essere specificamente indicata sul documento.
barbara zanardi
Fatture senza recapiti
D Una volta inviata una fattura al cliente con codice destinatario composto da sette volte zero perché lo stesso non mi ha comunicato né indirizzo Pec né altro codice, questa fattura elettronica viene comunque indirizzata al canale
prescelto dal cliente o resta
sul Sdi?
r Il cessionario/committente può scegliere preventivamente – tramite una apposita registrazione sulla piattaforma «fatture e corrispettivi» – l’indirizzo telematico (ossia la Pec o il «Codice destinatario») a cui ricevere tutti i file delle fatture. In tal caso le fatture elettroniche saranno sempre recapitate all’indirizzo telematico registrato, indipendentemente da quello che dichiara l’emittente, il Sdi non ha bisogno di controllare il campo «codice destinatario» dichiarato dall’emittente.
GIORGIO EMANUELE DEGANI

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