Usufrutto, tassa fissa sulla rinuncia
Per la Ctr Milano è una dismissione e non un trasferimento del diritto
«La rinuncia al diritto di usufrutto , registrata dal notaio, rappresenta una semplice dismissione o estinzione soggettiva del diritto e non un trasferimento o traslazione dello stesso da un titolare ad un altro, per cui l’ imposta ipotecaria e catastale è dovuta in misura fissa».
Questo il principio emergente dalla sentenza della Ctr Milano n. 5300/2018 del 04 dicembre
(presidente Siniscalchi/relatore Salemme).
La questione riguardava l’impugnazione da parte di un notaio di un avviso di liquidazione emesso dall’agenzia delle Entrate con cui recuperava a tassazione una maggiore imposta ( ipotecaria e catastale) su un atto notarile con cui due contribuenti rinunciavano alle quote di comproprietà su un immobile. Tale atto veniva registrato dal notaio telematicamente con il pagamento dell’imposta fissa dovuta trattandosi di atto meramente abdicativo e non traslativo o costitutivo di diritti reali; l’Ufficio, al contrario, rifacendosi all’art. 1 , comma 2, del Tu successioni e donazioni, reputava invece che lo stesso avesse efficacia traslativa e liquidava, a carico del notaio rogante, le imposte in misura proporzionale ( del 2% e dell’ 1% sul valore dichiarato).
La Ctp accoglieva il ricorso dei contribuenti e la Ctr conferma con ulteriori argomentazioni.
In particolare i giudici regionali sottolineano come, nell’ambito dei diritti relativi a beni immobiliari, «la rinuncia non può essere parificata a un atto traslativo», anzi l’invocato effetto traslativo-accrescitivo della posizione soggettiva di colui che beneficia della rinuncia ( nudo proprietario) cede il passo di fronte al fenomeno dello “ius in re aliena”(elasticità del dominio) ovvero all’effetto che realizza non una traslazione ma «una riespansione conseguente all’eliminazione della compressione». ”. In altri termini, conclude la Ctr , respingendo l’appello di parte pubblica e confermando la tassazione in misura fissa , “ l’accrescimento in capo a terzi del diritto originariamente in titolarità dei medesimi discende dalla cd. consolidazione e non dalla volontà delle parti o del solo rinunciante.
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Massimo Romeo

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