Intermediari per il bonus casadi Cinzia De Stefanis
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Possibile una proroga dei 90 giorni attualmente previsti (la cui scadenza ultima è fissata al 19 febbraio 2019) per la trasmissione all’Enea dei dati per gli interventi, già ultimati, relativi alle ristrutturazioni edilizie, che comportano risparmio energetico (detrazioni fiscali del 50% articolo 16 bis del dpr 917/86). L’Enea ha dichiarato la volontà di verificare, con il ministero dello Sviluppo economico e l’Agenzia delle entrate, la possibilità di rivedere i termini previsti per il caricamento dei dati nel portale Enea https://ristrutturazioni2018.enea.it. Che, va chiarito, può essere effettuato sia dal beneficiario che da un intermediario. Ad esempio dall’impresa, che ha eseguito i lavori, dal commercialista, dal consulente e dalla società di servizio di una associazione di categoria.
Sono queste alcune delle novità emerse nel corso di un seminario, in cui lo stesso ente ha chiarito le modalità di funzionamento del sito destinato alla trasmissione dei dati dei lavori effettuati nell’anno solare 2018 (si veda ItaliaOggi del 20 novembre scorso).
Le registrazioni precedentemente effettuate (dal 2010 al 2018) al portale per la trasmissione dei dati relativi agli interventi di riqualificazione energetica ai sensi della legge 296/2006 (https://finanziaria2018.enea.it/index.asp) sono valide anche per il nuovo portale.
Come funziona il nuovo sistema. Qualora un dato obbligatorio non venga inserito, il sistema non consentirà di proseguire oltre, evitando in tal modo che una pratica inviata in modo incompleto possa essere poi rigettata.
Il sistema, al contrario, rimanda automaticamente alla pagina contenente i dati non corretti o mancanti per l’integrazione.
Ma c’è di più. Per ciascuna tipologia di intervento, non è necessario, almeno in questa prima fase, inserire tutti i dati richiesti dal portale.
Le informazioni obbligatorie da caricare, affinché la pratica possa essere inviata correttamente all’Enea, sono contrassegnate in giallo e in verde nelle mascherine.
I box evidenziati in verde segnalano la compilazione «accompagnata» dei dati. Per ogni tipologia di intervento, infatti, si può scorrere un menù a tendina, tra cui selezionare le diverse opzioni possibili.
Proroga dei 90 giorni per invio dati. Uno degli argomenti più delicati, affrontati nel corso del seminario, riguarda la possibilità che il mancato invio dei dati relativi ai lavori effettuati dal 1/1/2018 al 21/11/2018 (data di messa online del sito Enea) – o il loro invio oltre il termine dei 90 giorni, con scadenza ultima prevista per il 19 febbraio 2019, possa comportare o meno, per l’utente, la perdita del diritto ad usufruire della detrazione fiscale.
L’Agenzia delle entrate interpellata sulla questione non si è ancora pronunciata ufficialmente. Sembrerebbe, tuttavia, intenzionata a dare indicazioni in merito, in occasione dell’emanazione della consueta circolare indirizzata ai Caf (centri di assistenza fiscale) con le istruzioni per la compilazione delle dichiarazioni dei redditi. La cui uscita è prevista per fine marzo-inizio aprile 2019, ben oltre quindi il termine del 19 febbraio. Ed è proprio l’eccessiva ristrettezza e la evidente non congruità di questi termini che ha mosso l’Enea a verificare la praticabilità di una proroga dei 90 giorni, attualmente previsti.
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