tre procedure con nomi diversi
Nella riforma, le procedure destinate a regolare il sovraindebitamento sono tre, ma hanno nomi diversi da quelli previsti dalla legge 3/2012 (rimanendone per il resto grossomodo immutata la sostanza): quella che la legge del 2012 chiama «accordo di composizione della crisi» è chiamata «concordato minore», il «piano del consumatore» viene trasformato in «ristrutturazione dei debiti del consumatore» e la «liquidazione» diventa «liquidazione controllata del sovraindebitamento».
sovraindebitamento anche per i soci
Prevista l’estensione del sovraindebitamento ai soci illimitatamente responsabili per debiti estranei a quelli sociali. Si scioglie così un nodo interpretativo, perché c’è chi ritiene che il sovraindebitamento sia riservato ai soggetti esclusi dalle altre procedure concorsuali (i soci illimitatamente responsabili possono invece fallire ex articolo 147 L.f.) e chi ribatte che l’applicazione dell’iter dovrebbe essere favorita per agevolare l’esdebitazione.
risoluzione della crisi per la famiglia
La riforma, inoltre, concede ai «membri di una stessa famiglia» la facoltà di presentare «un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento», e cioè di invocare l’applicazione di un’unica procedura, quale che sia. La qual cosa non può non evocare, seppur fatte le debite proporzioni, la novità consistente nel fallimento (o meglio, nella «liquidazione giudiziale», perché questo diventerà il nuove nome del fallimento) e nel concordato di gruppo, previsti da altre norme dalla stessa riforma.
liberatoria finale a zero incassi
Il debitore (anche persona giuridica) avrà l’esdebitazione anche quando «non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura». Per una sola volta e salvo che «sopravvengano utilità rilevanti, che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al dieci per cento», nel qual caso dovrà pagare entro quattro anni. Nella liquidazione controllata l’esdebitazione sarà di diritto a fine iter o dopo tre anni dalla sua apertura.

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