Trust di garanzia soggetto al Registro in misura fissa
L’agenzia delle Entrate si ostina ad applicare l’imposta all’8 per cento
Il trust di garanzia è soggetto all’imposta fissa di registro e non all’imposta di donazione dell’8%. Lo dice la Cassazione con ordinanza 31446/18, “gemella” rispetto alla 31445/18 («Il Sole 24 Ore» del 6 dicembre 2018). Il disponente trasferisce beni al trustee per liquidarli e pagare i creditori. L’eventuale residuo sarà destinato al disponente o ai suoi eredi. Le Entrate, considerato che il beneficiario residuale del trust è il disponente, applicano l’imposta dell’8%, giacché tra il disponente e … il disponente non esiste alcun rapporto di parentela. Jacques II de Chabannes de La Palice sarebbe stato d’accordo. La Cassazione ripercorre le proprie pronunce, a partire dalle ordinanze del 2015, che avevano affermato l’esistenza di un’imposta sui vincoli di destinazione accanto alle imposte di successione e donazione. Rivede criticamente i passaggi argomentativi. Una “nuova” imposta sui vincoli di destinazione non regge a una verifica di costituzionalità. La tassazione in misura proporzionale di un vincolo che non determina arricchimento in capo ad alcuno viola il principio di capacità contributiva (articolo 53 della Costituzione). L’ordinanza è centrata nel dimostrare l’inapplicabilità dell’imposta di donazione in quanto, trattandosi di trust autodichiarato, in capo al trustee non si verifica alcun incremento definitivo e stabile. In caso contrario, invece, l’atto sarebbe soggetto all’imposta di donazione. L’ordinanza richiama la sentenza 13626/18, che in un caso simile aveva ritenuto applicabile l’imposta dell’8% («Il Sole 24 Ore» del 27 giugno 2018), credendo che in quel caso il disponente avesse trasferito definitivamente i beni al trustee.
La questione va posta diversamente. I trust di garanzia sono esclusi da imposta di donazione per la semplice ragione che non sono donazioni. È ovvio, infatti, che l’intento del disponente, in un trust di garanzia (autodichiarato o no), non è certo “regalare” il ricavato dalla liquidazione dei beni in trust ai creditori, bensì pagare i propri debiti.
L’ordinanza, condivisibile nella conclusione, lo è meno nel “reasoning”, perché nessun trust che si definisca tale può essere interpretato come atto che determina un trasferimento definitivo di beni in capo al trustee. Tutte le attribuzioni al trustee sono per definizione temporanee. Anche nei Paesi che hanno abolito la regola contro l’investitura remota è fissato un termine di durata massima. L’ordinanza estende il ragionamento anche ai trust che realizzano liberalità indirette. In questi trust la tassazione potrà avvenire solo una volta che si realizzerà il trasferimento in favore dei beneficiari finali, che dovranno provvedere alla relativa denuncia all’agenzia delle Entrate. Superate le franchigie si applicheranno le aliquote d’imposta a seconda del rapporto di parentela che intercorre tra disponente e beneficiari. L’orientamento è consolidato, le spese compensate.
L’imposizione indiretta, nei trust liberali, è rinviata al momento del trasferimento dei beni ai beneficiari finali. Nei trust non liberali l’imposizione è fissa se in capo al trustee non si verifica un trasferimento definitivo di beni: in pratica, sempre. Sarebbe opportuno che l’Agenzia ne prenda atto e ponga fine al contenzioso che ingolfa le aule giudiziarie.
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Angelo Di Sapio
Daniele Muritano

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