Tributi locali, ok agli aumenti

di Sergio Trovato

Via libera agli aumenti di imposte e tasse locali per il 2019. Per il prossimo anno, infatti, sarà consentito innalzare il livello della pressione fiscale, poiché alle amministrazioni locali non è più impedito di aumentare aliquote a tariffe rispetto a quelle deliberate nel 2015. Lo stop agli aumenti già adottato nel 2016, 2017 e 2018 non viene più riproposto. Sarà possibile istituire nuovi tributi e ridurre le agevolazioni già concesse ai contribuenti. Viene confermato, poi, il potere di mantenere in vita la maggiorazione Tasi dello 0,8 per mille, ma solo per i comuni che l’hanno istituita e confermata negli anni precedenti, applicando la stessa aliquota. Non viene meno neppure il potere di graduare le tariffe Tari, aumentandole o diminuendole del 50%, per assicurare una loro maggiore equità rispetto a quelle fissate dal regolamento sul metodo normalizzato. Buone notizie per imprese e commercianti che hanno pagato la maggiorazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per gli anni dal 2013 al 2018, che è stata riconosciuta non dovuta. Ai comuni è imposto di effettuare il rimborso ai contribuenti interessati, in forma rateale, entro cinque anni dalla data in cui la richiesta è diventata definitiva. Meno buone, invece, le notizie per coloro che dal 2019 dovranno pagare imposta e diritti in misura maggiore rispetto agli ani precedenti. Alle amministrazioni comunali è stato concesso il potere di aumentare le tariffe, tranne per i messaggi pubblicitari che hanno una superficie inferiore al metro quadrato. Sono queste le misure in materia di tributi locali contenute nel maxiemendamento della legge di bilancio 2019.

Aliquote e tariffe. Dopo tre anni cade il blocco dei tributi locali. Nella legge di Bilancio 2019 non è più riproposta la sospensione degli aumenti di aliquote e tariffe che per il 2016, 2017 e 2018 ha impedito l’aumento della pressione fiscale a livello locale. Il vincolo per le aliquote e tariffe ha imposto agli enti locali non solo di ritoccarle in aumento, ma ha anche impedito l’abolizione dei benefici fiscali già deliberati nel 2015 (aliquote agevolate, riduzioni, detrazioni), che comunque avrebbero inciso sul carico fiscale e avrebbero dato luogo a un innalzamento della tassazione. Il blocco escludeva anche la possibilità di istituire nuovi tributi (per esempio, addizionale Irpef, imposta di scopo). L’unica eccezione era rappresentata dall’imposta di soggiorno. In effetti, con la manovra correttiva 2017 (articolo 4, comma 7, del decreto legge 50/2017), in deroga al vincolo, è stata concessa ai comuni la facoltà di istituire o rimodulare l’imposta di soggiorno anche in corso d’anno e oltre i limiti temporali fissati dalla legge per l’emanazione dei regolamenti sulle entrate.

Maggiorazione Tasi. Per il 2019 i comuni possono continuare a mantenere la maggiorazione Tasi, purché già confermata per gli anni 2016 e 2017 e 2018. La scelta va effettuata con deliberazione del consiglio comunale. Naturalmente sono esclusi gli immobili esentati, vale a dire le abitazioni principali. Al riguardo, il Ministero ha precisato che per quanto concerne la maggiorazione Tasi (nella misura massima dello 0,8 per mille), nonostante la legge 208/2015 abbia attribuito ai comuni il potere di mantenerla, attraverso un’espressa deliberazione di conferma nella stessa misura applicata per l’anno 2015, se il comune l’avesse già deliberata solo per gli immobili destinati ad abitazione principale, la maggiorazione non può essere ovviamente mantenuta per questa tipologia di immobili, essendo divenuti esenti anche ai fini Tasi, né è possibile recuperare la maggiorazione applicandola ad altre fattispecie.

Flessibilità tariffe Tari. Anche per il prossimo anno i comuni hanno il potere di aumentare o ridurre le tariffe della tassa rifiuti per non renderle eccessivamente gravose per alcuni contribuenti e più favorevoli per altri, tenuto conto che il regolamento sul metodo normalizzato (dpr 158/1999) può dar luogo a questi risultati. Il legislatore dà questo potere ai comuni, nelle more di una revisione dei criteri stabiliti dal suddetto regolamento. È consentito, dunque, per rendere più eque le tariffe, modificare i coefficienti per alcune categorie di attività, aumentandoli o diminuendoli del 50%.

Imposta sulla pubblicità. Imprese e commercianti che hanno pagato l’imposta sulla pubblicità in misura maggiorata dal 2013 al 2018, dal prossimo anno avranno diritto a un rimborso a rate da parte dei comuni che hanno incassato le relative somme, a titolo di tributo e diritti. Va ricordato che il problema degli aumenti contestati, che darà luogo al rimborso delle somme incassate dalle amministrazioni comunali, si è posto dopo l’intervento della Corte costituzionale (sentenza 15/2012), che ha fatto salvi gli aumenti deliberati fino al 26 giugno 2012. Dal 2013 scattano i rimborsi per le somme incassate fino al 2018. Nel maxiemendamento è previsto il rimborso delle somme acquisite dai comuni a titolo di maggiorazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per gli anni suddetti. Il pagamento potrà essere effettuato in forma rateale entro 5 anni dalla data in cui la richiesta del contribuente è diventata definitiva. Allo stesso tempo, però, il legislatore dal 2019 ha concesso agli enti locali la facoltà di aumentare tariffe e diritti fino al 50 per cento, ma solo per le superfici superiori al metro quadrato.

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