Imposta di registro, interpretazione retroattivaDuilio Liburdie Massimiliano Sironi
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Imposta di registro a interpretazione retroattiva. La legge di Bilancio sancisce la natura di interpretazione autentica delle modifiche all’art.20 dpr n. 131/1986, chiarendo definitivamente l’ambito temporale di applicazione delle stesse.

L’art.20. La legge di Bilancio 2018 (L. n. 205 del 27.12.2017), ha modificato l’art.20 del testo unico dell’importo di registro, rubricato «interpretazione degli atti», con la finalità di meglio definire la portata di questo articolo che nel tempo era stato ampiamente utilizzato dall’amministrazione finanziaria per procedere alla riqualificazione economica degli atti ai fini delle verifiche, rettifiche e liquidazione per tale imposta. Una tra le fattispecie oggetto di maggiori contestazioni consisteva nel conferimento d’azienda e successiva cessione delle quote di partecipazione (operazione peraltro fisiologicamente prevista dall’art. 176 co. 3 Tuir) che veniva riqualificata, proprio utilizzando l’art. 20 del Dprn.131/1986, come cessione d’azienda con la conseguente applicazione in misura proporzionale dell’imposta di registro. La dottrina aveva a più riprese stigmatizzato tale impostazione, richiamando anche la natura di «imposta d’atto» propria dell’importanza di registro (si veda anche la norma di comportamento Aidc n.186).

La legge di Bilancio 2018. Al fine di circoscrivere l’utilizzo dell’art. 20 in connessione anche con la natura dell’imposta di registro, il Legislatore è intervenuto (come già anticipato) con l’art. 1 co. 87 lett. a) della L. n. 205/2017, stabilendo che l’interpretazione dell’atto presentato per la registrazione deve essere effettuata esclusivamente «[…] sulla base degli elementi desumibili dall’atto medesimo, prescindendo da quelli [elementi] extratestuali e degli atti a esso collegati […]». Alla luce delle menzionate modifiche si riteneva, in prima istanza, che la questione fosse definitivamente risolta, non solo per il futuro (quindi dalla data di entrata in vigore delle modifiche, ovvero 1° gennaio 2018), ma anche per il passato, essendo evidente la natura interpretativa delle modifiche apportate.

Le pronunce giurisprudenziali. Su tale ultima questione si registravano però degli orientamenti giurisprudenziali che negavano la natura retroattiva delle modifiche all’art. 20 Tur (si veda in proposito tra le altre, Cass. n. 4407 del 23.2.2018, con cui veniva negata l’applicazione retroattiva della norma in commento a una fattispecie di conferimento immobile con accollo del mutuo e cessione di quote, che era stato riqualificato in cessione immobiliare), sostenendo l’assenza di una espressa disposizione in tal senso (cfr. Cass. n. 4590 del 28.2.2018). In data 28.11.2018 è stata presentata in proposito l’interrogazione parlamentare n. 5-0064, la cui risposta confermava l’irretroattività delle modifiche fatte dalla legge di Bilancio 2018 all’art.20 Tur, allineandosi dunque alle pronunce della Cassazione e all’operato dell’Agenzia circa l’efficacia temporale della novellata versione dell’articolo qui esaminato.

La legge di Bilancio 2019. È evidente come tale stato di cose generasse incertezza interpretativa oltre ad alimentare una notevole mole di contenzioso. Per tali motivi (e in continuità con lo spirito delle modifiche contenute nella legge di Bilancio 2018) all’art.1 co. 1084 della legge di Bilancio per il 2019 viene espressamente precisato che l’art. 1 co. 87 lett. a della L. n. 205/2017 costituisce interpretazione autentica dell’art. 20 Dpr 131/1986.

Questa impostazione dovrebbe avere alcune rilevanti conseguenze: in primis, sull’operato degli uffici accertatori per le verifiche su atti presentati ante-2018. Inoltre dovrebbe avere un impatto sul contenzioso pendente (anche in fase di reclamo/mediazione, che per valori di lite fino a euro 50 mila, precede la costituzione in giudizio dinanzi alle commissioni tributarie) qualora lo stesso non risulti già definitivamente «cristallizzato» alla data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2019.

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