Ztl aperte a elettriche e ibridePagina a cura di Stefano Manzelli
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Aumento degli importi delle sanzioni stradali del 2,2%. Nuove regole per il servizio di Ncc. Il nuovo anno porta ulteriori novità in campo stradale, a opera di diversi provvedimenti (dalla legge di Bilancio al dl 143 sugli Ncc al dm del 27 dicembre).

Sanzioni del codice della strada. Dal 1° gennaio è scattato l’aumento degli importi delle sanzioni previste dal codice stradale in seguito alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2018 del decreto del ministero della giustizia del 27 dicembre, che ha disposto l’aggiornamento nella misura del 2,2%, corrispondente alla variazione biennale dell’indice di variazione percentuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Come chiarito anche dalla circolare prot. n. 300/A/9857/18/101/3/3/14 del 31 dicembre del ministero dell’interno, nel calcolo si applica la regola dell’arrotondamento all’unità di euro per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro oppure per difetto se è inferiore. Restano esclusi dall’aggiornamento gli importi delle sanzioni entrati in vigore in data successiva al 1° gennaio 2017.

Noleggio con conducente. Con il decreto legge n. 143 del 29 dicembre 2018, recante «disposizioni urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea», sono entrate in vigore dal 30 dicembre nuove regole per il servizio di noleggio con conducente (i cosiddetti Ncc). La richiesta di tale servizio può adesso essere trasmessa anche mediante l’utilizzo di strumenti tecnologici. Inoltre, non più soltanto presso la rimessa, ma anche presso la sede. Il vettore può disporre di ulteriori rimesse nel territorio di altri comuni della medesima provincia o area metropolitana in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato l’autorizzazione, previa comunicazione ai comuni predetti, salvo diversa intesa raggiunta in Conferenza unificata entro il 28 febbraio 2019. Oltre a ciò, il decreto legge n. 143/2018 prevede che il foglio di servizio debba essere compilato e tenuto dal conducente in formato elettronico, secondo le specifiche tecniche che saranno stabilite dal ministero delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto, adottato di concerto con il ministero dell’interno. Fino all’adozione del decreto, il foglio di servizio elettronico è sostituito da una versione cartacea dello stesso, da tenere in originale a bordo del veicolo per un periodo non inferiore a quindici giorni, per essere esibito agli organi di controllo, con copia conforme depositata in rimessa. L’inizio di un nuovo servizio può avvenire senza il rientro in rimessa, quando sul foglio di servizio siano registrate, sin dalla partenza dalla rimessa o dal pontile d’attracco, più prenotazioni di servizio oltre la prima, con partenza o destinazione all’interno della provincia o dell’area metropolitana in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato l’autorizzazione. Come precisato dalla circolare del ministero dell’interno prot. n. 300/A/18/19/113/11 del 2 gennaio, le sanzioni di cui all’articolo 11-bis della legge n. 21/1992, relative all’inosservanza degli articoli 3 e 11, si applicheranno dal 30 marzo 2019; fino a tale data non potranno essere contestate le violazioni di cui all’articolo 85, commi 4 e 4-bis, del codice della strada limitatamente ai soggetti titolari di autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente.

Zone a traffico limitato. Con l’aggiunta del comma 9-bis all’articolo 7 del codice della strada, disposta dalla legge di bilancio n. 145/2018, dal 1° gennaio 2019 i comuni devono consentire l’accesso libero alle zone a traffico limitato ai veicoli a propulsione elettrica o ibrida e nelle zone di rilevanza urbanistica nelle quali sono poste limitazione al transito. Per tale scopo, però, i comuni devono preliminarmente modificare le delibere istitutive delle suddette zone e le ordinanze di regolamentazione della circolazione stradale e adeguare la segnaletica stradale verticale.

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