IN SINTESI
1. Irregolarità formali/1
Rientrano nella sanatoria delle irregolarità formali «le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano nella determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, ai fini dell’Iva e dell’Irap e sul pagamento dei tributi, commesse fino al 24 ottobre 2018».
Il problema che si pone è quello dell’ambito di applicazione della sanatoria, considerando, in particolare, il riferimento alle irregolarità che non rilevano «sul pagamento dei tributi», che potrebbero essere intesi i tributi in genere. Tuttavia, sembrerebbe che la sanatoria risulti circoscritta a violazioni di ordine formale relative solamente alle imposte sui redditi, all’Iva e all’Irap.
2. Irregolarità formali/2
La norma prevede che la sanatoria si perfezioni con il pagamento di 200 euro per periodo d’imposta e «con la rimozione della irregolarità o omissioni». In sostanza, non è sufficiente il pagamento di 200 euro (per periodo d’imposta) ma occorre effettuare anche l’adempimento corretto. In alcuni casi questo sarà già avvenuto: si pensi alla fattura emessa in ritardo, ma con ritardo tale da non avere influito sulla correttezza della liquidazione periodica Iva. In molti altri casi riesce difficile immaginare che il contribuente provveda anche alla regolarizzazione dell’inadempimento formale.
3. Definizione dei Pvc
L’articolo 1 del Dl 119/2018 dispone che il contribuente può definire «il contenuto integrale dei processi verbali di constatazione consegnati entro la data di entrata in vigore del presente decreto». Uno dei problemi è quello dell’atto di accertamento successivo che recepisce solo in parte i contenuti del Pvc. In questo caso è da ritenere che la definizione al Pvc debba riguardare le imposte correlate ai soli rilievi poi oggetto di accertamento.

