DOMANDE D & R
RISPOSTE
Sì al regime per l’architetto
che è socio minoritario
D Si chiede se un soggetto che, oltre a essere consigliere di amministrazione, detiene il 33,33% di quote di Srl che esercita attività direttamente o indirettamente riconducibili allo stesso (architetto e società immobiliare di costruzioni), possa accedere al regime forfettario.
r Una attività professionale di un architetto che non può che avere ad oggetto la progettazione, la direzione lavori o consulenze tecniche non è assimilabile né riconducibile a una attività di costruzione che è una attività di impresa. Si ricorda che un’impresa non può fare la progettazione. Inoltre, il soggetto interessato non possiede la maggioranza dei voti in assemblea e, pertanto, può applicare il regime forfettario.
gian paolo tosoni
È possibile il cambio
di regime in corsa
D Avvocato che nel 2017, pur avendo i requisiti per l’accesso al regime forfettario, ha optato per la determinazione del reddito secondo il regime ordinario. Si chiede se può a decorrere dal primo gennaio 2019, rispettando tutti i requisiti per l’accesso al forfettario, aderire al regime pur non essendo ancora trascorso il triennio. È possibile rifarsi all’articolo 1, Dpr442/97 tenendo conto che la normativa in merito al regime forfettario è stata modificata dalla legge 145/2018? Il dubbio mi sorge in quanto la risoluzione 64/E/2018 fa solo ed esclusivamente riferimento al reddito di impresa e non vi è alcun rinvio al reddito di lavoro autonomo.
r La risposta è positiva. Nonostante l’opzione per il regime ordinario di determinazione dell’imposta vincoli il contribuente alla sua concreta applicazione per un triennio, nel 2019 è possibile, tenuto conto delle significative modifiche apportate al regime forfettario, revocare tale opzione anche se non è ancora trascorso l’intero triennio.
Ciò in base all’articolo 1, comma 1, Dpr 442/97, secondo cui «è consentita la variazione dell’opzione e della revoca nel caso di modifica del relativo sistema in conseguenza di nuove disposizioni normative». Tale conclusione deve ritenersi applicabile sia in caso di esercizio di attività d’impresa che di lavoro autonomo.
GIOVANNI PETRUZZELLIS
L’ingegnere può rientrare
anche se è dipendente
D Un contribuente è lavoratore dipendente di una società che realizza costruzioni in legno prefabbricate (qualifica di impiegato tecnico). Ha iniziato lo scorso anno a collaborare in forma occasionale con società terze (del tutto estranee, anche per area di mercato, alla società di cui è dipendente) nello svolgere consulenze ingegneristiche (lui è un ingegnere non iscritto alla Cassa), emettendo ricevute per compensi occasionali. Ora questo tipo di attività, sempre collaterale rispetto all’attività di lavoratore dipendente full time a tempo indeterminato, si sta sviluppando e il cliente intende aprire partita Iva come studio di ingegneria in regime forfait. Può godere del regime al 5 per cento?
r Si ritiene che il contribuente possa adottare il regime forfettario. La normativa rilevante, come modificata dalla legge 145/2018, prevede che non possono applicare il regime forfettario i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione che esercitano l’attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in essere o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta (o nei confronti di soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili). Si tratta di una disposizione volta a evitare la strumentale trasformazione di rapporti di lavoro dipendente in altre forme contrattuali per applicare la tassazione ridotta.
Nel caso di specie l’attività autonoma verrebbe svolta nei confronti di soggetti del tutto terzi rispetto all’attuale datore di lavoro, pertanto la preclusione non opera. E siccome non è una continuazione dell’attività svolta come dipendente è possibile applicare l’imposta nella misura del 5 per cento.
gabriele ferlito
Il regime dei minimi può essere convertito in flat tax
D Un professionista ha aperto partita Iva nel 2015 rientrando nel regime dei minimi (articolo 27, Dl 98/2011). Si chiede se, pur non avendo concluso il quinquennio nel regime dei minimi, il professionista può passare al regime forfettario a partire dal primo gennaio 2019.
r La risposta è positiva. Sia quello dei contribuenti minimi, sia il forfettario, costituiscono dei regimi naturali per il contribuente. Non esiste, pertanto, alcun vincolo minimo di permanenza nel regime dei minimi, con la conseguenza che il forfait è applicabile già dal 2019 al ricorrere dei requisiti normativi previsti. Inoltre, il comma 87 della legge 190/2014 prevede la possibilità di applicare l’imposta sostitutiva del 5% fino al completamento del quinquennio.
GIOVANNI PETRUZZELLIS
Resta fuori il medico
inquadrato in una casa di cura
D Un soggetto ha, da diversi anni, un contratto di lavoro dipendente con una casa di cura come medico responsabile di unità operativa e, contemporaneamente, svolge attività in regime di libera professione intramoenia, fatturando alla stessa casa di cura, le visite ambulatoriali effettuate ai privati, in base a tariffe concordate, al netto di una trattenuta quale compartecipazione alle spese. Può accedere al regime forfettario, dal momento che la libera professione, pur essendo fatturata al datore di lavoro, è in realtà espletata verso soggetti diversi, vale a dire pazienti privati?
r Si nega la possibilità di accesso al regime forfettario in quanto la causa di esclusione in oggetto è riferibile al fatto che il medico, seppur libero professionista, ha in essere un contratto di lavoro dipendente nei confronti della casa di cura e le relative fatture emesse per l’attività intramoenia, seppur aventi ad oggetto i pazienti privati, sono comunque emesse nei confronti del datore di lavoro.
GIUSEPPE ACCIARO
Società semplice immobiliare:
la soluzione «salva-benefici»
D Come mai il professionista (dottore commercialista) socio accomandante di una Sas immobiliare non può aderire nel 2019 al regime forfettario in presenza di tutti gli altri requisiti? Una soluzione potrebbe essere la trasformazione della Sas immobiliare in società semplice entro il 31 dicembre 2019?
r Da sempre il regime forfettario è incompatibile con la partecipazione in società di persone indipendentemente dalla percentuale. Si ritiene che la trasformazione in società semplice risolva il problema poiché tale partecipazione non ostacola il regime forfettario (risoluzione 27/E/2011). Attenzione però al realizzo di plusvalenza per destinazione di beni a finalità estranee dell’impresa.
ALESSANDRA CAPUTO
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