Sconti incerti sulle liti in Cassazione
Se la controversia è pendente innanzi alla Corte di cassazione al 19 dicembre 2018 e l’agenzia delle Entrate è stata soccombente nei precedenti giudizi, la definizione è possibile con il pagamento del 5% del valore della lite. Si tratta di una previsione molto appetibile per il contribuente che tuttavia necessita di vari chiarimenti per la sua concreta applicazione.
Innanzitutto la norma di favore (comma 2-ter, articolo 6, Dl 119/2018) si riferisce specificamente oltre che al doppio grado di giudizio favorevole al contribuente, alle «controversie pendenti innanzi alla Corte di cassazione» al 19 dicembre 2018 (entrata in vigore della legge di conversione). Occorre comprendere cosa debba intendersi con tale locuzione, se sia sufficiente la mera notifica al contribuente del ricorso per Cassazione da parte delle Entrate; se sia necessaria anche la costituzione in giudizio presso la Suprema corte; se sia sufficiente che i termini di impugnazione della sentenza di appello non siano spirati al 19 dicembre.
Stando al tenore della norma, è presumibile che occorra la costituzione in giudizio dinanzi alla Cassazione a questa data o quanto meno la notifica del ricorso al contribuente. In entrambe le ipotesi, però, si determinerebbero disparità dipendenti dalla tempestività del ricorso dell’Agenzia avverso la decisione di secondo grado.
Infatti, un contribuente vittorioso in due gradi di giudizio, che ha ricevuto il ricorso il 23 dicembre 2018, potrebbe definire la controversia pagando il 15% e non il 5 per cento. Se fosse invece sufficiente la pendenza dei termini per la proposizione del ricorso per Cassazione il medesimo contribuente potrebbe chiudere la lite con il 5 per cento.
Vi sono poi i casi di rinvio. La relazione al Dl 119/2018 precisava che con una sentenza della Cassazione con rinvio, la controversia si considera pendente in primo grado senza decisione, il che potrebbe comportare la definizione con il pagamento del 90 per cento.
In ogni caso, appare singolare che un contribuente, risultato vittorioso in primo e/o in secondo grado e soccombente in Cassazione, non possa usufruire delle previsioni più favorevoli previste per l’esito favorevole in tali gradi di giudizio.
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Antonio Iorio
Rottamazione: sì ai ritardi entro 5 giorni
La rottamazione-ter
presenta alcune significative differenze rispetto alle precedenti edizioni della definizione agevolata, a parte il sensibile allungamento del periodo di pagamento. La prima riguarda la possibilità di riattivare il piano di rateizzazione esistente alla data di presentazione della domanda. Mentre in passato, allo scopo, era sufficiente non pagare la prima quota di definizione agevolata, nell’attuale formulazione occorre invece revocare la domanda di sanatoria entro il 30 aprile prossimo. Se non lo si fa, una volta passata la scadenza del 31 luglio 2019 il piano di dilazione viene revocato ope legis, che si versi o meno la prima rata della definizione agevolata.
Inoltre, in qualsiasi momento si decada dalla rottamazione, si perde sempre la facoltà di dilazionare ulteriormente il debito residuo. In precedenza, invece, erano tutelati i soggetti che presentavano l’istanza a meno di 60 giorni dalla ricezione della cartella di pagamento.
Un’altra distinzione importante riguarda il margine di tolleranza di 5 giorni nel pagamento di tutte le rate che non determina la caducazione della procedura. Sembra inoltre che con la presentazione dell’istanza si sospendano anche le procedure di pignoramento presso terzi in corso che poi sono revocate con il versamento della prima rata di luglio.
La grande novità è tuttavia rappresentata dal saldo e stralcio degli affidamenti per imposte dichiarate e non versate e per i contributi non pagati alle casse professionali. In questo caso, si è a cospetto di una sorta di “super rottamazione” che presenta molti tratti comuni con la definizione agevolata ma se ne differenzia sotto il profilo delle condizioni di accesso e dell’entità dello sconto di legge. Dal primo lato, sono ammesse solo persone fisiche che abbiano un Isee non superiore a 20mila euro. L’abbattimento, inoltre, determina non solo l’azzeramento di sanzioni e interessi di mora ma anche una forte riduzione della sorte capitale, variabile in ragione del valore dell’Isee.
Le due procedure sono tuttavia strettamente correlate. In particolare, anche il saldo e stralcio si consegue solo con il pagamento puntuale e integrale delle somme dovute, fatto salvo il ritardo tollerabile di 5 giorni. Il termine per la presentazione delle istanze è sempre la fine del prossimo mese di aprile.
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Luigi Lovecchio

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