LA GRIGLIA DEI REGIMI FISCALI
REGIME 2018 PASSAGGIO AL FORFAIT 2019
FORFETTARIO Preso atto che:
– le cause di esclusione eliminate non sono più ostative;
– il superamento nel 2018 del vecchio limite di ricavi/compensi non è rilevante se non si è superato il nuovo limite di 65.000 euro.
Il vero problema riguarda la decorrenza degli effetti di eventuali cause ostative introdotte dalla legge 145/2018 e che il contribuente già poteva presentare nel 2018. Il comma 71 della legge 190/2014 prevede che il verificarsi di una fattispecie di esclusione determina l’uscita “a partire dall’anno successivo”. Occorre comprendere se si tratta del 2019 o del 2020
MINIMO Secondo la risposta ad interpello n. 72/2018, il passaggio è possibile per il “minimo” (articolo 27 del Dl 98/2011) che ha iniziato l’attività nel 2014.
Ma anche chi ha iniziato come “minimo” nel 2015 ha concluso un triennio,
per cui non ci sono problemi. Piuttosto va verificato se al “minimo”
(che ha una imposta ordinaria del 5%) conviene passare al forfait
(dove il 5% vale solo in fase di “start up”), in particolare per i contribuenti con età inferiore ai 35 anni
SEMPLIFICATO Anche di recente l’Agenzia ha confermato la tesi esposta nella risoluzione 64/E/2018, in base alla quale i contribuenti che presentano i requisiti per entrambi i regimi forfettario e semplificato hanno, sostanzialmente, due “regimi naturali”, il che giustificherebbe l’assenza di qualunque vincolo triennale nel passaggio dall’uno all’altro, senza applicazione dell’articolo 1, comma 70, della legge 190/2014.
Questa considerazione aprirebbe le porte del regime forfettario a chi ha scelto nel 2017 o nel 2018 il semplificato pur in presenza dei requisiti per il forfait, senza bisogno di richiamare quanto si dirà per gli ordinari su opzione 2018.
Non è ostativa in nessun caso l’opzione per la tenuta della contabilità semplificata con il metodo del “registrato IVA”, di cui all’articolo 18, comma 5, del Dpr 600/1973, che vincola solo chi resta nel semplificato
ORDINARIO Se si era in ordinaria per obbligo o per opzione esercitata da più di tre anni
il passaggio (sempre in presenza dei requisiti per il forfait) non incontra ostacoli. Addirittura, la circolare n. 10/E/2016 apre alla possibilità di applicare, per le attività “start up”, l’imposta sostitutiva ridotta del 5%
Chi, invece, ha optato per la contabilità ordinaria nel 2017 o nel 2018, incontrerebbe l’ostacolo del triennio vincolante, previsto dall’articolo 1 del Dpr 442/1997 (disciplina generale delle opzioni).
Tale norma, tuttavia, fa salva l’ipotesi della “modifica del sistema in conseguenza
di nuove disposizioni normative”, che dovrebbe coincidere con quanto è accaduto
al regime forfettario con la legge 145/2018. Se l’Agenzia confermasse questa conclusione, anche questi contribuenti potrebbero transitare al forfait prima
del compimento del triennio

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