AL VIA LA TRASMISSIONE TELEMATICA: C’È TEMPO FINO AL 30 APRILE (O 29 LUGLIO CON SANZIONI)
Dichiarazioni annuali Iva, ampi i margini di manovra
Pagine a cura
di Franco Ricca
Disco verde alla dichiarazione annuale Iva 2019. Da venerdì 1° febbraio è possibile presentare, mediante trasmissione telematica, la dichiarazione relativa all’anno 2018, utilizzando i modelli approvati dall’Agenzia delle entrate il 15 gennaio 2019. I termini di presentazione sono ampi: la scadenza è infatti fissata al 30 aprile 2019, ma nei novanta giorni successivi (e quindi fino al 29 luglio 2019) sarà ancora possibile inviare la dichiarazione con una modesta sanzione per il ritardo. I contribuenti che hanno chiuso il periodo d’imposta a credito, tuttavia, hanno l’interesse a presentare la dichiarazione quanto prima, essendo l’adempimento indispensabile per richiedere il rimborso, oppure per spendere in compensazione orizzontale più di 5 mila euro. Ma proprio i creditori devono fare attenzione a una novità importante contenuta nelle istruzioni di quest’anno, che impongono di ricalcolare il credito in presenza di versamenti periodici non effettuati.
Soggetti obbligati e soggetti esonerati dalla dichiarazione. La dichiarazione annuale non è la mera rappresentazione delle operazioni attive e passive effettuate nel corso dell’anno, così come risultanti dalle registrazioni contabili, ma è anche la sede in cui si procede alla definitiva liquidazione del tributo per l’anno stesso. In sede di dichiarazione, possono dunque emerge conguagli a debito o a credito, derivanti per esempio: dal calcolo definitivo del pro rata di detrazione di cui all’art. 19, comma 5, dpr 633/72 per l’anno 2018; dall’esecuzione delle rettifiche della detrazione ai sensi dell’art. 19-bis2; dalla ripartizione definitiva dei corrispettivi complessivamente annotati nel corso dell’anno senza distinzione per aliquota (c.d. ventilazione).
In via di principio, tutti i soggetti passivi dell’Iva sono tenuti a presentare la dichiarazione annuale, anche in assenza di operazioni imponibili. Coloro che hanno cessato l’attività nel corso del 2018 devono includere nella dichiarazione anche l’imposta relativa.
Sono esonerati dall’obbligo della dichiarazione annuale i soggetti appresso elencati:
a) contribuenti che nel corso del 2018 hanno registrato esclusivamente operazioni esenti ai sensi dell’art. 10, dpr 633/72, ovvero hanno effettuato esclusivamente tali operazioni in regime di dispensa dagli adempimenti ai sensi dell’art. 36-bis. L’esonero viene meno se il soggetto è tenuto a effettuare rettifiche della detrazione operata negli anni precedenti secondo le disposizioni dell’art. 19-bis2, oppure ha registrato operazioni passive (acquisti di beni e servizi) sottoposte al meccanismo del «reverse charge» e deve, pertanto, compilare il quadro VJ della dichiarazione;
b) produttori agricoli che si sono avvalsi nel 2018 dell’esonero previsto dall’articolo 34, sesto comma, avendo conseguito nell’anno precedente un volume d’affari non superiore a 7 mila euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti compresi nella prima parte della tabella A allegata al dpr n. 633/72. L’esonero viene meno nel caso in cui sia stato superato il limite di un terzo previsto per le operazioni diverse dalle cessioni di prodotti agricoli ed ittici elencati nella prima parte della tabella A allegata al dpr n. 633/72;
c) imprese esercenti attività di intrattenimento e svago che si sono avvalse nel 2018 del regime speciale previsto dall’art. 74, sesto comma;
d) le persone fisiche titolari di un’unica azienda concessa in affitto a terzi, che non hanno svolto nell’anno 2018 alcuna attività rilevante agli effetti dell’Iva;
e) i rappresentati fiscali cosiddetti «leggeri», i quali hanno ricevuto, da soggetti passivi residenti in altri stati membri, che in Italia effettuano soltanto operazioni non soggette a pagamento dell’Iva, l’incarico di adempiere gli obblighi di fatturazione di tali operazioni e di presentazione dei modelli Intrastat ai sensi dell’art. 44, comma 3, del dl n. 331/93;
f) associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza fini di lucro, pro-loco e altri soggetti assimilati, che, avendo esercitato l’opzione per il regime speciale previsto dalla legge 16/12/91, n. 398, hanno determinato forfetariamente l’Iva, versandola nei modi stabiliti dal dpr n. 544/99;
g) associazioni ed enti che sono titolari di un numero di partita Iva in quanto tenuti ad applicare (per obbligo oppure per opzione) l’imposta sugli acquisti intracomunitari, ma che non svolgono alcuna attività economica e non rivestono pertanto la qualifica di soggetti passivi;
h) persone fisiche che si sono avvalse, nel 2018, del regime c.d. di vantaggio di cui all’art. 27 del dl n. 98/2011, oppure del regime forfetario di cui all’art. 1 della legge n. 190/2014;
i) imprese di servizi elettronici, di telecomunicazione e di teleradiodiffusione stabilite al di fuori dell’Ue, identificate in Italia ai fini dell’applicazione del regime speciale del mini sportello unico (Moss) per i servizi resi a privati consumatori residenti nell’Ue.
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