Intollerabili le feste e la musica dal vivo in condominio
Deve essere risarcito l’inquilino per immissioni intollerabili atteso il turbamento del bene della tranquillità dei partecipanti al condominio, ivi compresi gli inquilini

festa di uomini amici per strada
Avv. Paolo Accoti – La problematica, mai sopita, delle immissioni in condominio e, pertanto, tra privati, deve essere risolta sulla scorta dell’art. 844 Cc, in virtù del quale il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se queste non superano la normale tollerabilità, anche avuto riguardo alla condizione dei luoghi.

Immissioni intollerabili
La vicenda giudiziaria
La decisione della Corte di merito
Immissioni intollerabili
[Torna su]
Pertanto, il confine tra le immissioni consentite e quelle vietate è rappresentato dal concetto di tollerabilità, ciò sta a significare che quando le immissioni non superano i livelli di comune accettabilità, non possono essere impedite.

Attesa la genericità del concetto di normale tollerabilità che, evidentemente, può risultare soggettivo, in considerazione del fatto che ogni soggetto percepisce il rumore, gli odori, e gli scuotimenti in maniera differente ed in relazione alla capacità di sopportazione individuale, spetta al Giudice valutare il superamento della normale tollerabilità delle immissioni, in relazione al caso concreto, tenuto conto delle condizioni naturali e sociali dei luoghi, delle attività normalmente svolte, del sistema di vita e delle abitudini delle popolazioni e, con particolare riguardo alle immissioni sonore, con riferimento alla cosiddetta rumorosità di fondo della zona, vale a dire a quel complesso di suoni di origine varia e spesso non identificabili, continui e caratteristici del luogo, sui quali s’innestano di volta in volta rumori più intensi prodotti da voci, veicoli, eccetera.

A tal proposito, al fine di accertare in concreto il superamento della soglia di normale tollerabilità, non risulta necessario demandare l’indagine ad un accertamento di natura tecnica, essendo sufficiente la prova testimoniale riferita ai fatti caduti sotto la diretta percezione sensoriale dei deponenti, anche in relazione agli orari e alle caratteristiche delle immissioni stesse.

Una recente sentenza del Tribunale di Milano, pubblicata in data 5 Dicembre 2018, ha concesso la tutela risarcitoria – in relazione all’accertate immissioni rumorose intollerabili – in favore dell’inquilino, siccome titolare di un diritto personale di godimento dell’immobile locato.

La vicenda giudiziaria
[Torna su]

Una ottantanovenne signora, conduttrice di un immobile ubicato al primo piano di uno stabile in condominio, conveniva in giudizio la società conduttrice l’immobile sito al piano terra del medesimo stabile, nonché il proprietario dello stesso, al fine di far cessare le immissioni rumorose provenienti dall’attività di ristorazione esercitata nell’anzidetto locale, con condanna al risarcimento del danno subito.

Evidenziava la ricorrente come nei fine settimana e, in particolare, il giovedì, venerdì e sabato, tale locale veniva adibito a discoteca, con l’emissione di rumori e vibrazioni intollerabili che si protraevano fino alle quattro del mattino, con gli avventori del locale che si intrattenevano numerosi sul marciapiede antistante il condominio producendo schiamazzi notturni e ostacolando il passaggio e l’accesso all’edificio.

Tali circostanze le avrebbero impedito il riposo con conseguenti danni alla salute, quali insonnia, cardiopatia, aritmia cardiaca, ansia e stress, tanto che nei predetti giorni la stessa era costretta a pernottare in albergo o presso conoscenti ed a chiedere l’assistenza domiciliare del figlio.

Deduceva, pertanto, la violazione degli artt. 844 e 2043 Cc, nonché del “Regolamento dell’Edificio>> che vieta le <>, le <> e che, nondimeno, la domanda possa essere legittimamente avanzata nei confronti dell’altro inquilino, gestore dell’attività commerciale, <

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Mostra i commenti sul post