IL MINISTERO HA AGGIORNATO LE LINEE INTERPRETATIVE
Tari, non retroattivi fabbisogni standard
di Matteo Barbero
Tari, nuovi fabbisogni standard non retroattivi. Il dipartimento finanze del Mef ha aggiornato le «Linee guida interpretative» a cui gli enti devono attenersi per definire il «costo giusto» da mettere in bolletta, ma i nuovi parametri non si applicano alle amministrazioni che hanno già approvato i propri piani finanziari e conseguentemente deliberato le tariffe. La materia è regolata dal comma 653 della l 147/2013, in base al quale «nella determinazione dei costi» del servizio rifiuti «il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard», fermo restando che il relativo ammontare deve essere interamente finanziato dal prelievo, che può essere declinato anche in termini di corrispettivo patrimoniale. Le Linee guida aggiornate confermano che i fabbisogni standard sono solo uno dei paramenti da considerare, per cui il loro richiamo deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della Tari su ciascun contribuente. È infatti fuor di dubbio, si legge nel documento, che i comuni sono solo uno dei soggetti che partecipano al procedimento tecnico e decisionale che porta alla determinazione dei costi del servizio, che vede la propria sede principale proprio nel piano finanziario rinnovato annualmente redatto a cura del gestore del servizio. «Il comma 653 richiede pertanto che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, sulla cui base potrà intraprendere le iniziative di propria competenza finalizzate a far convergere sul valore di riferimento eventuali valori di costo effettivo superiori allo standard che non trovino adeguato riscontro in livelli di servizio più elevati o in circostanze eccezionali che incidono in modo straordinario sulla gestione». Il carattere non pienamente vincolante dei fabbisogni standard è confermato dal fatto che, come detto, in capo agli enti che hanno già deliberato le nuove tariffe non sussiste alcun obbligo di rivedere tali atti. Ciò posto, il dipartimento ha aggiornato tutti gli elementi che possono guidare gli stessi enti nella lettura e utilizzazione delle stime dei fabbisogni standard per la funzione «Smaltimento rifiuti» riportate nella tabella allegata alla nuova nota metodologica approvata dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, concernente la procedura di calcolo per la determinazione dei fabbisogni standard per i comuni delle regioni a statuto ordinario.
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