cumulo giuridico
La sanzione unica irrogata con avviso di accertamento, risultante dall’applicazione del cumulo giuridico, assorbe non soltanto la sanzione di infedele dichiarazione (collegata al tributo), ma anche quella stabilita per le violazioni di irregolare tenuta della contabilità (non collegata al tributo). Non vanno perciò scorporate le singole sanzioni che hanno formato oggetto del cumulo giuridico e il contribuente può definire la controversia a zero a condizione che il tributo sia già stato definito attraverso specifico versamento
L’Amministratore
Un amministratore di fatto, co-obbligato solidalmente per le sole sanzioni, può definire la lite a zero a condizione che il rapporto relativo al tributo sia stato definito con il pagamento del medesimo.
Occorre così verificare che la società alla quale è stato notificato l’atto “principale” contenente anche le imposte, abbia definito il rapporto riferito ai tributi contestati e ciò potrebbe essersi verificato sia in caso di acquiescenza all’atto, sia perché l’ente decida di aderire alla definizione versando le imposte dovute
il credito contestato
Per gli atti notificati per indebita compensazione di crediti va verificato se questi ultimi siano esistenti o meno. Se esistente, normalmente nel provvedimento notificato non è pretesa l’imposta e pertanto la definizione può avvenire a zero, proprio perché non essendo sussistente un tributo dovuto, questo può ritenersi già definito. Se invece la contestazione riguarda crediti inesistenti, la sanzione irrogata può sempre essere considerata collegata al tributo, ma in simili casi occorrerà che il contribuente versi il tributo contestato

