È STATO UFFICIALIZZATO IL DPCM CHE RISCRIVE IL CALENDARIO DELLE SCADENZE TRIBUTARIE
Liquidazioni Iva al 10 aprile

di Fabrizio G. Poggiani


Sul filo di lana arriva l’ulteriore modifica del calendario degli adempimenti Iva. Il dpcm con la proroga, ufficializzato ieri, ha tra le novità il rinvio al 10 aprile prossimo della trasmissione delle liquidazioni periodiche dell’imposta (lipe) del quarto trimestre 2018, in scadenza oggi. Firmato, quindi, il provvedimento (Dpcm) che proroga i tre adempimenti Iva più importanti del periodo, accompagnato dal comunicato del ministero dell’economia e delle finanze, sebbene ancora in attesa della relativa e necessaria pubblicazione. La proroga, pertanto, riguarda la comunicazione dei dati delle fatture («spesometro») del secondo semestre 2018 e del terzo trimestre 2018, di cui all’art. 21, dl 78/2010, la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere (cosiddetto «esterometro»), concernente i documenti emessi e ricevuti nello scorso mese di gennaio 2018, di cui al comma 3-bis, dell’art. 1, dlgs 127/2015, nonché la proroga, vera novità dell’ultimo minuto introdotta nel provvedimento in commento, delle liquidazioni periodiche Iva (“lipe”), di cui all’art. 21-bis del dl 78/2010; proroga, però, che potrebbe non sortire reali effetti, stante la pubblicazione del provvedimento troppo a ridosso della scadenza e in assenza di un’anticipazione della previsione di uno spostamento per questo ultimo adempimento. Nel decreto è stata prevista anche la proroga per la scadenza per il versamento Iva dei soggetti che facilitano le vendite a distanza di telefoni cellulari, tablet, console da gioco e laptop, mediante l’uso di interfacce elettroniche, di cui ai commi da 11 a 15, dell’art. 11-bis, dl 135/2018, convertito nella legge 12/2019, più noto come «decreto semplificazioni», la cui scadenza, dal 16/04/2019, viene facoltativamente rinviata al 16/05/2019 ma con applicazione di una maggiorazione dello 0,40%. Come indicato dal citato art. 11-bis, dl 135/2018, se un soggetto passivo facilita, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le cessioni di questi beni, effettuate nell’Unione europea da un soggetto passivo non stabilito nell’Unione europea a una persona che non è un soggetto passivo, si deve considerare che lo stesso soggetto passivo che facilita la cessione abbia ricevuto e ceduto detti beni. I facilitatori restano obbligati anche a conservare la documentazione relativa a tali vendite per un periodo di dieci anni, a partire dal 31 dicembre dell’anno in cui l’operazione è stata eseguita, dopo che la direttiva sull’Iva nel commercio elettronico (Direttiva 2017/2455/CE) ha introdotto numerose e importanti modifiche sulla disciplina comunitaria del tributo. Infine, sempre e limitatamente a questo ultimo comparto, è stato previsto, dal provvedimento di proroga, il rinvio al 31 maggio prossimo delle comunicazioni dei dati delle operazioni transfrontaliere (esterometro), di cui al comma 3-bis, dell’art. 1, dlgs 127/2015, relativamente alle operazioni eseguite nei mesi di marzo e aprile 2019. 


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