SI PUÒ PAGARE (CON MAGGIORAZIONE) FINO ALLA SCADENZA DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI
Il saldo Iva chiama alla cassa

di Franco Ricca


Ultimi giorni per il versamento del saldo Iva 2018: entro lunedì prossimo, 18 marzo (cadendo di sabato la scadenza di legge del 16 marzo), i soggetti passivi che chiudono la dichiarazione annuale con un debito devono effettuare il relativo pagamento. In alternativa, è possibile procrastinare l’adempimento fino alla scadenza dei termini previsti per il pagamento del saldo delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi, incrementando però l’Iva da versare delle maggiorazioni previste dalla legge. 


Le norme di riferimento. Ai sensi dell’articolo 6 del dpr n. 542/99, la differenza tra l’ammontare dell’Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale e l’ammontare delle somme già versate (o dovute) sulla base delle liquidazioni periodiche relative all’anno d’imposta deve essere versata entro il 16 marzo dell’anno successivo. La stessa disposizione consente di differire il versamento fino alla scadenza dei termini stabiliti dall’art. 17, comma 1, del dpr n. 435/2001 per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi (30 giugno), maggiorando però l’importo da versare dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successiva al 16 marzo. Riguardo all’individuazione di tale termine, l’agenzia delle entrate, con risoluzione n. 73/2017, ha precisato che vale la data fissa del 30 giugno anche per i soggetti con esercizio «a cavallo». E’ inoltre possibile fruire dell’ulteriore differimento di trenta giorni ai sensi del citato art. 17 ed effettuare, quindi, il versamento entro il 30 luglio, applicando un’ulteriore maggiorazione dello 0,40%. Ai sensi dell’art. 20 del dlgs n. 241/97, è possibile effettuare ratealmente il versamento del saldo Iva, suddividendo l’importo dovuto in un numero di rate mensili liberamente determinato, purché il pagamento sia completato entro il prossimo novembre. Le rate successive alla prima scadono il giorno sedici del mese e devono essere maggiorate degli interessi mensili nella misura dello 0,33% (e dunque la seconda rata sarà maggiorata dello 0,33%, la terza dello 0,66%, e così via). I contribuenti possono scegliere se rateizzare a partire dalla scadenza del 16 marzo o da quella relativa al pagamento delle imposte sui redditi; nel secondo caso, la somma da rateizzare dovrà essere previamente aumentata delle maggiorazioni di cui sopra. Il versamento del saldo Iva può essere effettuato mediante compensazione di eventuali crediti tributari e contributivi, secondo le disposizioni dell’art. 17 del dlgs n. 241/97. Va ricordato che il limite massimo delle compensazioni orizzontali (nonché dei rimborsi con procedura semplificata) è di 700 mila euro per ciascun anno solare, elevato ad 1 milione per i subappaltatori edili il cui volume d’affari dell’anno precedente è costituito per almeno l’80% da prestazioni fatturate in regime di inversione contabile. In caso di compensazione parziale del debito Iva con crediti di altra natura, le maggiorazioni previste per il pagamento differito si applicano soltanto sull’importo effettivamente pagato e non sulla quota versata mediante compensazione.


Il debito annuale. Il debito d’imposta in sede di dichiarazione annuale può scaturire da diverse ragioni, ma non dal trascinamento di debiti periodici non versati: dopo l’introduzione dell’obbligo della comunicazione trimestrale delle liquidazioni periodiche, infatti, i debiti evidenziati nelle c.d. «lipe» sono autonomi e, se non versati, vengono posti in riscossione dall’agenzia delle entrate con la procedura di cui all’art. 54-bis del dpr n. 633/72. Di conseguenza, i debiti periodici dichiarati con le «lipe» devono essere scomputati in sede di liquidazione annuale, ancorché non versati, includendo il relativo importo nel rigo VL30, campo 1, della dichiarazione; fa eccezione il caso in cui la dichiarazione evidenzierebbe un saldo a credito, nel qual caso, secondo il correttivo introdotto nelle istruzioni di quest’anno, occorre riliquidare il saldo scomputando solo i versamenti periodici eseguiti (al riguardo, si è in attesa di chiarimenti in merito alla possibilità di regolarizzare gli omessi versamenti periodici mediante compensazione con il credito annuale che scaturisce indicando tali versamenti come effettuati). 


Il debito in sede di dichiarazione annuale può scaturire da varie ragioni: 


– il calcolo definitivo della percentuale di detrazione (prorata) 


– la definitiva ripartizione dei corrispettivi annotati senza distinzione per aliquota da parte dei contribuenti che si avvalgono del metodo della c.d. ventilazione 


– le rettifiche delle detrazioni ai sensi dell’art. 19-bis2, per esempio a seguito del passaggio dal regime normale a quello forfetario dal 1° gennaio 2019


– eventuali regolarizzazioni relative all’anno 2018 eseguite entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale.


Il debito può scaturire inoltre dalle operazioni effettuate nel periodo ottobre-dicembre dai contribuenti trimestrali per opzione, i quali, ai sensi dell’art. 7 del dpr n. 542/99, eseguono le liquidazioni periodiche ed i relativi versamenti soltanto per i primi tre trimestri dell’anno, mentre le operazioni dell’ultimo trimestre confluiscono nella liquidazione annuale effettuata in sede di dichiarazione. Va ricordato che questi contribuenti sono comunque tenuti a presentare la comunicazione delle liquidazioni periodiche anche per il quarto trimestre (termine prorogato al 10 aprile 2019), nella quale non devono però compilare i righi VP11, VP12 e VP14, stante l’insussistenza dell’obbligo di versamento con riferimento al quarto trimestre. I contribuenti trimestrali per opzione che evidenziano in sede di dichiarazione annuale un’imposta a debito devono applicare (anche) su tale debito gli interessi compensativi dell’1%, dovuti ai sensi del citato articolo 7. 


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