Riclassamento catastale con motivazione specifica
Valerio Stroppa
Riclassamento catastale solo con motivazione specifica. L’amministrazione finanziaria non può aumentare la rendita dell’immobile basandosi su criteri generali e astratti, senza indicare quali sono le migliorie che hanno reso la casa di maggior pregio oppure in cosa consistono gli sviluppi del quartiere che avrebbero incrementato il valore del fabbricato. A stabilirlo è la sezione tributaria della Cassazione, che con la sentenza n. 3107/19 dello scorso 1° febbraio ha fissato un nuovo punto a favore dei contribuenti nella partita tra cittadini ed ex Agenzia del territorio (oggi incorporata nelle Entrate). La vicenda si protrae da molti anni, a seguito dei riclassamenti «di massa» operati da diversi comuni, tra cui Roma, Milano, Napoli, Bari e Lecce. Le leggi n. 668/1996 e n. 311/2004 hanno dato facoltà ai municipi di richiedere al fisco la revisione del classamento degli immobili di proprietà privata in tre ipotesi: classamento non aggiornato o palesemente incongruo rispetto a fabbricati similari; fabbricati situati in microzone per le quali il rapporto tra valore medio di mercato e valore medio catastale presenta una discrepanza superiore al 35%; intervenute variazioni edilizie che abbiano mutato la qualità del fabbricato. A prescindere dalla fattispecie, precisa però la Cassazione con la nuova pronuncia, è sempre necessaria «adeguata e specifica motivazione». Nel caso in esame la casa di un cittadino napoletano era stata riqualificata, passando dalla categoria A/2 (abitazione civile) alla A/1 (abitazione signorile). Il contribuente eccepiva in giudizio che ciò era accaduto a tutte le unità immobiliari del comprensorio, basandosi su elementi generici e indistinti, applicati dall’ufficio a fabbricati diversi tra loro. La tesi viene accolta dagli ermellini, secondo i quali l’amministrazione finanziaria «omette di specificamente indicare tali immobili, il loro classamento e le caratteristiche che li renderebbero concretamente assimilabile a quello accertato», senza neppure spiegare «in che cosa consistessero i significativi miglioramenti a seguito dell’incremento delle infrastrutture urbane». Da qui l’annullamento dell’atto impositivo, con la condanna dell’Agenzia a pagare le spese processuali.

