ENTRO IL 3 MAGGIO GLI OPERATORI DOVRANNO CHIARIRE SULLA CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI
E-fattura, è tempo di scegliere
di Andrea Bongi
Per la fattura elettronica si avvicina il tempo delle scelte. Entro il 3 maggio prossimo i contribuenti, anche tramite i loro intermediari, devono infatti decidere se effettuare o meno l’adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici offerto dall’Agenzia delle Entrate. In assenza di tale adesione, si legge testualmente a pagina 4 del provvedimento direttoriale del 21 dicembre 2018, l’Agenzia delle entrate, dopo il recapito della fattura al destinatario, cancellerà i dati dei file delle fatture elettroniche, memorizzando esclusivamente i dati della fattura diversi dall’indicazione della natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi oggetto della prestazione (c.d. corpo della fattura). La richiesta di adesione da parte del contribuente alla conservazione di tali dati presso lo SDI è diretta conseguenza dei pareri espressi dal Garante della privacy in merito alla natura sensibile delle informazioni che il corpo della fattura elettronica può contenere. Senza il consenso del contribuente, questo è il vero scopo dell’adesione richiesta entro il 3 maggio dal provvedimento direttoriale sopra ricordato, le informazioni contenute nel corpo della fattura dovranno essere cancellate rimanendo memorizzate nello SDI tutte le altre informazioni contenute nella fattura elettronica (c.d. testa e piede).
La scelta da compiere entro tale data non è priva di significato.
Anzi. In primo luogo tale dead line – che per la verità il Garante privacy aveva fissato al 15 aprile – rappresenta una sorta di prima valutazione d’impatto dell’intero sistema della fatturazione elettronica. Entro tale data l’amministrazione finanziaria dovrà infatti fornire all’autorità garante dei dati personali tutta una serie di valutazioni, tra le quali la possibilità di introdurre tecniche di cifratura, anche parziale, dei file XML trasmessi tramite SDI.
Ma l’adesione o meno al servizio di consultazione offerto dalle Entrate avrà anche altri risvolti non meno importanti e diretti nei confronti dei contribuenti. La cancellazione delle informazioni contenute nel corpo della fattura avrà infatti conseguenze importanti in tema di controlli incrociati sulle fatture.
Senza tali informazioni l’Agenzia delle Entrate finirà per limitare l’attività di controllo sulle fatture elettroniche a quanto già sperimentato finora in epoca di spesometro. In questo senso va letta la risposta n. 8.2 fornita dall’amministrazione finanziaria ai quesiti posti dal Consiglio nazionale dei commercialisti del 18 gennaio scorso.
Avendo a disposizione le informazioni relative alla natura, tipologia, quantità e qualità dei beni o dei servizi oggetto di fatturazione, le attività di controllo potrebbero invece lievitare, anche di molto, concentrandosi, tanto per fare qualche esempio concreto, su profili quali l’inerenza del costo o la congruità dello stesso.
Altra importante questione che si può porre all’indomani della mancata adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche da parte dell’Agenzia delle entrate, riguarda il rispetto degli obblighi di conservazione delle fatture elettroniche.
Una volta che queste ultime sono state alterate, per effetto della cancellazione della loro parte centrale, si potrà ancora validamente sostenere che tale obbligo risulta correttamente adempiuto o sarà necessario, in queste situazioni, avvalersi della conservazione offerta dalla software house utilizzata dal contribuente.
Come si può facilmente comprendere con l’avvicinarsi della data sopra ricordata sono ancora molte le questioni che devono trovare una risposta.
Una cosa è certa. In questa situazione di stallo interpretativo ci troviamo unicamente perché il Garante della privacy, all’uopo chiamato in causa, ha espresso non poche perplessità su come l’intera architettura della fatturazione elettronica era stata messa in piedi dall’amministrazione finanziaria.
Gli stessi esoneri da fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie, trasformatisi poi in veri e proprio divieti, sono la diretta conseguenza dell’intransigenza sul tema del Garante della privacy.
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