Omi e mutuo bastano
al controllo tributario
I valori Omi e il mutuo erogato all’acquirente sono sufficienti per l’accertamento fiscale a carico della società immobiliare, più dei prezzi pubblicizzati sulle riviste.
È quanto affermato dalla Suprema corte di cassazione che, con l’ordinanza numero 7819 del 20 marzo 2019, ha accolto il ricorso presentato, con più di cinque motivi, dall’Agenzia delle entrate.
La sezione tributaria del Palazzaccio ha dato ragione alla difesa dell’Erario spiegando come l’accertamento emesso dall’ufficio a carico della società non era fondato solo su valori Omi ma poggiava su una serie di elementi di riscontro probatorio, tutti volti a evidenziare una disomogeneità tra i prezzi dichiarati negli atti di cessione e il valore effettivo dei beni.
In altri termini, per Piazza Cavour, la Commissione tributaria regionale di Milano non ha preso in esame tutti gli elementi offerti dall’ufficio delle Entrate che, costituendo un quadro di circostanze astrattamente suscettibile, per gravità, precisione e concordanza, di legittimare la determinazione induttiva del reddito e, quindi, di orientare diversamente il giudizio, imponeva di esplicitare in modo più esaustivo e puntuale il percorso logico-giuridico seguito per addivenire alla decisione. Infatti, anche a voler escludere ogni rilevanza ai valori Omi, a fondare l’accertamento di un maggior reddito derivante dalla cessione di beni immobili è sufficiente anche soltanto lo scostamento tra il minor prezzo indicato nell’atto di compravendita e l’importo del mutuo erogato all’acquirente, ciò non comportando alcuna violazione delle norme in materia di onere della prova. Ciò perché, fra l’altro, la presunzione semplice è un procedimento logico da cui il giudice desume l’esistenza di un fatto ignoto dalla presenza di un fatto noto sul presupposto di una loro successione nella normalità dei casi. È, pertanto, evidente che anche un solo fatto (in questo caso un solo mutuo) – qualora presenti i requisiti della gravità e precisione – può essere idoneo per una tale deduzione e costituire, quindi, la fonte della presunzione.
Ora gli atti torneranno alla Ctr della Lombardia che dovrà rivalutare il caso e dar corso all’accertamento fiscale.

