CASSAZIONE/ ANNULLATA CONDANNA PER AVER SUPERATO DI 10 MILA € LA SOGLIA DI 250 MILA
Tolleranza sull’evasione Iva
di Debora Alberici*
L’imprenditore non è punibile per evasione Iva se sfora solo di 10 mila euro la soglia di 250 mila. Il 4% è tollerato perché scatta la particolare tenuità del fatto.
È quanto affermato dalla Suprema corte di cassazione che, con la sentenza numero 12906 del 25 marzo 2019, ha annullato la condanna pronunciata a carico di un manager di Trieste che aveva evaso 259 mila euro di Iva.
L’uomo aveva presentato ricorso al Palazzaccio lamentando l’assenza di dolo del reato scandito solo, aveva sostenuto la difesa, da una crisi di liquidità.
E poi si era appellato alla speciale tenuità del fatto dal momento che aveva superato la soglia di poche migliaia di euro.
Il primo motivo è stato respinto: gli Ermellini hanno infatti confermato come la mancanza di cash non possa giovare ai fini della punibilità penale.
Accolto invece in pieno il secondo motivo del gravame. Il Collegio di legittimità è partito dalla considerazione secondo cui la questione può essere rilevata d’ufficio dai giudici e anche nei casi in cui la vicenda sia antecedente alla riforma fiscale introdotta con il dlgs 28 del 2015.
Chiarito questo aspetto la Cassazione ha poi aggiunto che in tema omesso versamento di Iva, la causa di non punibilità della «particolare tenuità del fatto», prevista dall’art. 131 bis cod. pen., è applicabile soltanto alla omissione per un ammontare vicinissimo alla soglia di punibilità, fissata a euro 250.000,00 dall’art. 10-ter, dlgs n. 74 del 2000, in considerazione del fatto che il grado di offensività che dà luogo a reato è già stato valutato dal legislatore nella determinazione della soglia di rilevanza penale.
Ora, nel caso sottoposto all’esame della Corte, la divergenza tra gli importi non versati dall’imprenditore e la soglia di non punibilità ammonta a poco meno di euro 10.000, importo che può ritenersi prossimo alla soglia predeterminata dal legislatore, discostandosi dalla stessa di meno del 4%, e che non preclude, conseguentemente, una valutazione positiva in termina di tenuità del fatto considerato. Per Piazza Cavour, insomma, non sussistono, nonostante quanto affermato dai giudici di merito, ulteriori elementi ostativi ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità.
Sul versante della crisi di liquidità gli Ermellini hanno invece ribadito che il reato di omesso versamento Iva è integrato dalla scelta consapevole di omettere i versamenti dovuti, non rilevando la circostanza che la società attraversi una fase di criticità e destini risorse finanziarie per far fronte al pagamento di debiti ritenuti più urgenti, elemento che rientra nell’ordinario rischio di impresa e che non può certamente comportare l’inadempimento dell’obbligazione fiscale contratta con l’erario. Tale elemento può rilevare come causa di forza maggiore di cui all’art. 45 cod. pen., solo se siano assolti gli oneri di allegazione idonei a dimostrare non solo l’asserita crisi di liquidità, ma anche che detta crisi non sarebbe stata fronteggiabile in altro modo.

