LA GIURISPRUDENZA
1. Delibera nulla
Va considerata nulla la delibera non adottata con il consenso di tutti i partecipanti al condominio che attribuisce all’assemblea il potere discrezionale di imputare al singolo condomino, a titolo risarcitorio, le spese chieste dall’amministratore per l’invio al condomino moroso di lettere di sollecito di pagamento o per l’assistenza prestata al recupero giudiziario del credito.
Cassazione, sentenza 21965/2017
2. Importo modico
Non rientra tra i poteri dell’assemblea quello di imputare a un solo condomino, come spesa personale, il costo della pratica di un sinistro, anche se l’importo sia modico. La delibera, infatti, comporta una modifica del generale criterio di riparto previsto dalla legge e incide sui diritti individuali del singolo partecipante.
Tribunale Verona, pronuncia 1890/2018
3. Riparto e rivalsa
L’assemblea ha il potere di ripartire tra tutti i condomini, in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno di loro, la spesa sostenuta dal condominio per la ricostruzione o la riparazione di una parte comune danneggiata da un singolo condomino che non abbia riconosciuto la propria responsabilità, fermo restando il diritto di ogni condomino di agire, singolarmente o a mezzo dell’amministratore, contro il condomino responsabile per ottenere il rimborso di quanto anticipato.
Cassazione, ordinanza 26360/2017
4. Obbligo di controllare
Dei danni da infiltrazioni nell’appartamento sottostante provenienti dal lastrico solare rispondono sia il proprietario, quale custode del bene, sia il condominio, per gli obblighi inerenti i controlli necessari alla conservazione delle parti comuni che incombono su amministratore e assemblea.
Cassazione, sentenza 3239/2017
5. Concorso di responsabilità
Sussiste un concorso di responsabilità tra il condominio e il proprietario esclusivo del lastrico solare. Fermo il caso in cui l’omissione della manutenzione da parte del proprietario-usuario abbia provocato direttamente il danno, questi risponde come custode del lastrico, mentre il condomino per avere omesso di assumere idonee delibere per l’esecuzione delle riparazioni.
Cassazione a Sezioni Unite, sentenza 9449/2016
6. Obbligo di custodia
Il titolare dell’uso esclusivo della terrazza a livello è tenuto agli obblighi di custodia, in base all’articolo 2051 del Codice civile, in quanto si trova in rapporto diretto con il bene potenzialmente dannoso, se non sottoposto alla manutenzione. L’esecuzione di opere di riparazione o di ricostruzione richiede la collaborazione del titolare dell’uso esclusivo e del condominio; se quest’ultimo rifiuta di deliberare, nulla potrà poi addebitare al primo per i danni che si verificano nell’appartamento sottostante.
Cassazione, ordinanza 1188/2019

